La qualificazione di un rapporto come lavoro domestico non dipende dalla scelta delle parti, ma dalla presenza dei requisiti stabiliti dalla legge. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24869/2026, escludendo l’applicazione del regime contributivo agevolato ai rapporti instaurati da un’associazione di promozione sociale impegnata nell’assistenza a persone anziane.
La vicenda riguarda personale impiegato per svolgere mansioni di cura presso le abitazioni degli assistiti o nelle strutture in cui erano ricoverati. A seguito di un accertamento, l’INPS aveva ritenuto che quelle prestazioni non potessero essere ricondotte al lavoro domestico e aveva applicato il regime contributivo ordinario, con le relative sanzioni civili.
La posizione dell’Istituto era stata confermata sia dal Tribunale di Bergamo sia dalla Corte d’Appello di Brescia. I giudici avevano rilevato che mancava un requisito essenziale: l’attività non veniva svolta presso il datore di lavoro, cioè l’associazione, né era destinata al funzionamento della sua vita familiare. Le mansioni, infatti, rispondevano alle esigenze di soggetti terzi, vale a dire gli anziani assistiti.
L’associazione ha quindi presentato ricorso per cassazione contestando, tra gli altri aspetti, l’interpretazione dei criteri previsti per il lavoro domestico, il mancato riconoscimento di una riduzione delle sanzioni per asserita incertezza normativa e l’esclusione di alcune prove sul trattamento economico dei lavoratori.
I requisiti previsti dalla legge
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. Al centro dell’ordinanza c’è l’interpretazione dell’articolo 1 della legge n. 339 del 1958, che individua due condizioni necessarie per qualificare una prestazione come lavoro domestico: deve essere resa presso lo stesso datore di lavoro e deve essere finalizzata al funzionamento della vita familiare di quest’ultimo.
Secondo la Cassazione, i due requisiti sono inscindibili. Non basta, quindi, che l’attività abbia un generico collegamento con esigenze familiari o assistenziali: il beneficiario deve coincidere con il datore di lavoro. La giurisprudenza ha ammesso in passato l’estensione della nozione anche alle prestazioni svolte per comunità di persone conviventi, legate da rapporti di reciproca assistenza e dalla condivisione stabile di vitto e alloggio. Anche in questi casi, però, deve essere soddisfatto un bisogno personale del datore.
Confermato il regime ordinario
Nel caso esaminato, l’associazione non conviveva con gli anziani e questi ultimi non risultavano essere i datori di lavoro. L’attività consisteva invece nell’organizzazione e nella collocazione di personale destinato a operare a favore di terzi. Una modalità ritenuta incompatibile con la natura tipica del lavoro domestico e tale da giustificare l’applicazione del regime contributivo ordinario.
La Corte ha inoltre respinto la richiesta di riduzione delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116 della legge n. 388 del 2000 nei casi di oggettiva incertezza normativa. La disciplina, secondo i giudici, è risalente e consolidata e non presenta dubbi interpretativi tali da rendere applicabile un trattamento più favorevole. È stato infine dichiarato inammissibile, per genericità delle deduzioni, il motivo relativo alla mancata ammissione di prove testimoniali sul trattamento economico dei lavoratori.