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Riders autonomi, come cambia il Libro unico del lavoro

Il Ministero precisa tempi di annotazione, mesi senza prestazioni e criteri per accorpare gli ordini destinati allo stesso cliente.

Riders autonomi, come cambia il Libro unico del lavoro

Con l’interpello n. 1 del 2 settembre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni sugli adempimenti relativi al Libro Unico del Lavoro per i riders che operano con contratti di lavoro autonomo occasionale o con partita IVA. Il documento, elaborato anche con il coinvolgimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, risponde ai quesiti posti da Assodelivery.

I chiarimenti riguardano quattro aspetti operativi: l’applicazione della proroga transitoria, la registrazione delle consegne e dei compensi, la gestione dei mesi privi di attività e il conteggio degli ordini multipli destinati allo stesso acquirente. L’obbligo di tenuta del LUL per questa categoria decorre dal 1° luglio 2026.

La proroga riguarda soltanto luglio

La disciplina è stata introdotta dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112. La normativa prevede che il committente rediga e consegni il LUL ai lavoratori, indicando per ciascun mese il numero delle consegne e l’importo complessivamente erogato.

Secondo il Ministero, la proroga di 90 giorni prevista in sede di conversione si applica esclusivamente al prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026. La sospensione dei termini non modifica quindi la decorrenza dell’obbligo. Per i mesi successivi devono essere rispettate le ordinarie scadenze previste per la tenuta del Libro Unico.

Consegne, compensi e ordini multipli

Le consegne devono essere annotate nel mese in cui il rider ha svolto effettivamente la prestazione, a prescindere dalla data di pagamento. I compensi, invece, vanno registrati nel mese in cui sono stati corrisposti, applicando il principio di cassa. Per collegare il pagamento al periodo in cui l’attività è stata svolta, il Ministero suggerisce di utilizzare il campo note del LUL.

Il prospetto deve essere elaborato anche quando il contratto è ancora attivo ma, nel mese considerato, non sono state effettuate consegne e non sono maturati compensi. In questi casi il documento dovrà riportare valori pari a zero, così da garantire continuità alla rendicontazione per tutta la durata del rapporto.

Per gli ordini multipli consegnati allo stesso acquirente e nello stesso luogo, il criterio da applicare dipende dal sistema tariffario. Se ogni ordine prevede una tariffa distinta, le consegne devono essere registrate separatamente. Se, invece, la piattaforma riconosce un compenso unico e forfettario per l’insieme degli ordini consegnati in un’unica soluzione, è possibile registrarli come un’unica consegna. Rileva dunque la struttura economica del compenso effettivamente riconosciuto, non il numero di ordini risultante dal sistema informatico.