Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiarito che l’esonero dall’obbligo di formazione professionale continua può essere riconosciuto anche al commercialista o all’esperto contabile nominato assessore comunale. L’indicazione è contenuta nel Pronto Ordini 20/2026, elaborato in risposta a un quesito sottoposto da un Ordine territoriale.
La questione riguarda il rapporto tra gli obblighi previsti per gli iscritti all’Albo e l’assunzione di incarichi nell’amministrazione locale. Il Regolamento sulla formazione professionale continua prevede infatti specifiche ipotesi di esonero per chi ricopre cariche pubbliche, ma l’applicazione della disposizione agli assessori non risultava immediata a causa della natura formalmente non elettiva dell’incarico.
Il quesito sulla carica di assessore
Il dubbio riguardava l’articolo 8, comma 1, lettera d), del Regolamento FPC. La norma fa riferimento alle cariche pubbliche elettive per le quali la legislazione riconosce il diritto a permessi o aspettativa dal lavoro per tutta la durata del mandato. L’assessore comunale, invece, non viene scelto direttamente dagli elettori, ma è nominato dal sindaco, che a sua volta è eletto direttamente.
Una lettura strettamente letterale della disposizione avrebbe quindi potuto escludere gli assessori dall’esonero. Il CNDCEC ha però evidenziato che la distinzione formale tra carica elettiva e non elettiva non esaurisce il significato della norma. L’incarico di assessore comporta infatti lo svolgimento di funzioni pubbliche nell’interesse della collettività e presenta, sotto il profilo degli impegni istituzionali, elementi di analogia con le altre cariche amministrative locali.
L’interpretazione estensiva del regolamento
Nel formulare il proprio orientamento, il Consiglio nazionale ha scelto un’interpretazione estensiva dell’articolo 8, valorizzando innanzitutto la finalità della disciplina. Secondo il CNDCEC, la norma mira ad agevolare l’esercizio di funzioni pubbliche, senza che la possibilità di esonero debba dipendere esclusivamente dal fatto che l’incarico sia stato attribuito tramite elezione diretta.
Un ulteriore elemento richiamato nel parere è il Testo unico degli enti locali, il decreto legislativo 267 del 2000. Gli articoli 79, comma 3, e 81 riconoscono ai lavoratori dipendenti che fanno parte delle giunte comunali il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni di giunta e la possibilità di essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
Per il Consiglio nazionale, queste prerogative sono sostanzialmente comparabili a quelle riconosciute agli amministratori locali eletti direttamente. Da qui la conclusione: l’esonero dalla formazione professionale continua spetta anche agli iscritti all’Albo nominati assessori comunali, nonostante l’incarico sia qualificato giuridicamente come non elettivo. L’orientamento chiarisce così la portata applicativa della norma regolamentare per i professionisti impegnati nelle amministrazioni locali.