Norme aziendali

TFR, la Cassazione: niente credito se il lavoro prosegue

Suprema Corte conferma rigetto: decisivi continuità occupazionale e regime applicabile alla procedura

TFR, la Cassazione: niente credito se il lavoro prosegue

Con la sentenza n. 23441 del 17 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha esaminato il diritto al trattamento di fine rapporto quando un’azienda o un ramo d’azienda viene ceduto nell’ambito di una procedura concorsuale e il dipendente continua a lavorare per il soggetto acquirente. Il punto centrale riguarda la possibilità di chiedere il TFR maturato presso la società cedente, anche se dichiarata fallita, oppure di doverne attendere l’esigibilità fino alla cessazione del rapporto con il nuovo datore.

La vicenda si è sviluppata sotto la disciplina precedente all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In base all’articolo 47 della legge n. 428/1990, l’immediata esigibilità del TFR nei confronti della cedente era subordinata all’omologazione del concordato preventivo liquidatorio. Dal 15 luglio 2022, invece, il nuovo quadro normativo ha previsto un regime più favorevole per il lavoratore, rendendo il credito esigibile anche senza tale omologazione, nel rispetto dei principi dell’articolo 2112 del Codice civile e delle tutele richiamate dall’articolo 105 della legge fallimentare.

La cessione dell’azienda e la domanda al passivo

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, una società era stata ammessa nel 2017 a un concordato preventivo con piano liquidatorio. Il progetto prevedeva la vendita immediata dell’intero complesso aziendale, anche prima dell’omologazione, con il trasferimento all’acquirente dei rapporti di lavoro in essere.

La cessione era stata perfezionata con atto notarile nel novembre 2018, dopo la consultazione sindacale. L’accordo escludeva espressamente la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti pregressi. In seguito, la società cedente era stata dichiarata fallita.

Il lavoratore aveva quindi presentato domanda di ammissione al passivo per il TFR maturato durante il periodo alle dipendenze della cedente. Secondo la sua tesi, l’assunzione ex novo da parte della società subentrante e l’accantonamento del TFR limitato al periodo successivo al passaggio dimostravano la cessazione del precedente rapporto.

Il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva accolto solo in parte le richieste. Aveva riconosciuto alcuni importi già ammessi dal curatore, ma aveva respinto la domanda relativa al TFR maturato presso la cedente, accertando che il rapporto era proseguito senza interruzioni presso la società cessionaria per effetto del trasferimento del ramo d’azienda.

La decisione della Corte

La Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e comunque infondato. I giudici hanno chiarito anzitutto che la disciplina introdotta dal Codice della crisi, pur potendo offrire un criterio interpretativo, non si applica alle procedure concorsuali aperte prima della sua entrata in vigore.

Poiché i fatti risalivano a un periodo precedente al 15 luglio 2022, doveva essere applicata la normativa previgente. Questa subordinava l’immediata esigibilità del TFR nei confronti della cedente all’omologazione del concordato preventivo liquidatorio, che nel caso concreto non risultava intervenuta. La Corte ha inoltre rilevato che, su questo specifico punto, il ricorso non conteneva una censura adeguata.

Nel merito, la Suprema Corte ha ribadito che, quando il rapporto continua senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario, il TFR matura progressivamente attraverso gli accantonamenti, ma non è ancora esigibile. Il diritto alla liquidazione diventa infatti esigibile con la cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

Non essendo stata dimostrata una cessazione autonoma del rapporto con la cedente, è stata confermata la continuità occupazionale presso la nuova società. Di conseguenza, la Corte ha confermato il rigetto della domanda di ammissione al passivo per la quota di TFR relativa al periodo precedente al trasferimento, richiamando precedenti conformi.