Il quadro dei lavoratori frontalieri cambia con le novità introdotte nel 2026. Il Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato dalla legge 29 dicembre 2025, n. 217, interviene sul rientro quotidiano e sul telelavoro. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito due aspetti applicativi con le risposte a interpello n. 126 del 22 giugno 2026 e n. 154 del 6 agosto 2026.
Per il rapporto tra Italia e Svizzera, il Protocollo consente di mantenere lo status di frontaliere anche in caso di mancato rientro al domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, fino a 45 giorni per anno civile. Dal conteggio sono esclusi i giorni di ferie e malattia. La disciplina si applica con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2024, mentre l’entrata in vigore internazionale resta subordinata allo scambio delle notifiche diplomatiche tra i due Paesi.
Telelavoro e requisiti territoriali
Il lavoratore può svolgere in modalità agile presso il proprio domicilio nello Stato di residenza fino al 25% dell’attività annuale, senza perdere la qualifica di frontaliere. Entro questa soglia, ai fini fiscali, la prestazione da remoto viene considerata come svolta nello Stato del datore di lavoro. Il superamento del limite può invece determinare la perdita dello status e l’applicazione delle regole ordinarie della Convenzione bilaterale. Anche il mancato rientro oltre i 45 giorni annui può produrre lo stesso effetto.
La risposta n. 126/2026 ha stabilito che la sede del datore di lavoro fuori dall’area di frontiera non impedisce l’accesso al regime. Nel caso esaminato, una lavoratrice residente in un Comune ticinese vicino al confine era dipendente di una società con sede legale in Veneto, ma svolgeva l’attività in Lombardia. Per l’Agenzia contano la residenza fiscale del lavoratore in un Comune situato nella fascia di 20 chilometri dal confine, l’effettivo svolgimento dell’attività nell’area frontaliera e il rientro, in linea di principio, quotidiano. Il datore deve essere residente nello Stato contraente oppure disporvi di una stabile organizzazione o base fissa.
Il caso della Banca d’Italia
La risposta n. 154/2026 ha rettificato la precedente n. 132/2026 sul trattamento dei compensi di un dipendente della Banca d’Italia residente in Francia. L’Agenzia ha escluso l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia, che riguarda le remunerazioni corrisposte dallo Stato, dalle sue articolazioni politiche o amministrative e dagli enti locali.
Secondo il chiarimento, l’autonomia e l’indipendenza dell’istituto, pur qualificato come ente di diritto pubblico, non consentono di assimilarlo alle amministrazioni statali o agli enti territoriali. In assenza di una previsione convenzionale espressa, le retribuzioni rientrano quindi nell’articolo 15, dedicato ai redditi da lavoro dipendente. L’eventuale accesso al regime dei frontalieri resta comunque legato alla prova del rientro quotidiano: nel caso esaminato, la condizione appariva difficile da dimostrare perché il dipendente si recava fisicamente in Italia soltanto due giorni alla settimana.
Per i professionisti diventano essenziali il controllo annuale delle giornate di telelavoro e dei mancati rientri, la documentazione del luogo effettivo di lavoro e la verifica della residenza fiscale del datore. Per gli enti pubblici atipici occorre inoltre controllare se la singola Convenzione li includa espressamente nell’articolo 19. Sul piano dichiarativo vanno verificati il quadro RC del Modello Redditi, l’eventuale quota esente per frontalieri e il credito per le imposte estere nei casi di tassazione concorrente.