Fisco transfrontaliero

Frontalieri, nuove regole su rientri e telelavoro nel 2026

Il Protocollo IT-CH e due chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate incidono sui requisiti fiscali e sui dipendenti pubblici.

Frontalieri, nuove regole su rientri e telelavoro nel 2026

Le regole per i lavoratori frontalieri cambiano con la ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, disposta dalla legge 29 dicembre 2025, n. 217. Il nuovo quadro interviene soprattutto sul requisito del rientro quotidiano e sull’attività svolta da remoto, mentre due risposte dell’Agenzia delle Entrate hanno fornito ulteriori indicazioni applicative.

Il Protocollo, sottoscritto nel 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, prevede che il lavoratore conservi lo status di frontaliere anche in caso di mancato rientro al domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, fino a 45 giorni per anno civile. Nel conteggio non rientrano le giornate di ferie e malattia. L’efficacia internazionale resta subordinata allo scambio delle notifiche diplomatiche tra Italia e Svizzera, mentre le disposizioni sostanziali si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2024.

Rientri e lavoro da remoto

La disciplina consente inoltre di svolgere fino al 25% dell’attività lavorativa in telelavoro presso il domicilio nello Stato di residenza, senza perdere la qualifica di frontaliere. Entro questa soglia, gli emolumenti relativi all’attività da remoto sono considerati, ai fini fiscali, come prodotti nello Stato del datore di lavoro. Il superamento del limite può invece comportare la perdita dello status e l’applicazione delle regole ordinarie della Convenzione bilaterale.

Il monitoraggio deve essere effettuato sull’intero anno civile, tenendo distinti i giorni di lavoro a distanza da quelli di mancato rientro per ragioni professionali. Le disposizioni si applicano anche ai cosiddetti vecchi frontalieri, cioè ai lavoratori che il 17 luglio 2023 erano fiscalmente residenti in Italia e già lavoravano in Svizzera. Per questi soggetti resta il regime di tassazione esclusiva in Svizzera previsto dall’Accordo.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026, l’Agenzia ha chiarito che la sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera non impedisce l’accesso al regime. Il caso riguardava una lavoratrice residente in un Comune ticinese vicino al confine, dipendente di una società con sede legale in Veneto, ma impegnata integralmente in Lombardia.

Secondo l’Agenzia, contano la residenza fiscale del lavoratore in un Comune compreso, anche parzialmente, nella fascia di 20 chilometri dal confine, l’effettivo svolgimento dell’attività nell’area di frontiera e il rientro, in linea di principio, al domicilio. Per il datore è sufficiente la residenza nello Stato contraente oppure la presenza di una stabile organizzazione o base fissa. Non è invece richiesta la sede nell’area di frontiera.

Un ulteriore chiarimento riguarda la Banca d’Italia. Con la risposta n. 154 del 6 agosto 2026, l’Agenzia ha rettificato la precedente posizione espressa nell’interpello n. 132 e ha ricondotto le relative retribuzioni all’articolo 15 della Convenzione Italia-Francia, anziché all’articolo 19 riservato alle remunerazioni degli Stati e degli enti territoriali.

La decisione considera l’autonomia e l’indipendenza dell’istituto, ritenuto non assimilabile al modello tipico dell’amministrazione statale. In assenza di una previsione convenzionale espressa, le remunerazioni degli enti pubblici atipici ricadono quindi nell’articolo 15. Resta comunque da verificare il requisito del rientro quotidiano: nel caso esaminato, la presenza fisica in Italia per soli due giorni alla settimana rende la condizione difficile da dimostrare.

Per i professionisti diventano centrali la documentazione del luogo effettivo di lavoro, la verifica della residenza fiscale del datore e il conteggio annuale delle giornate di telelavoro e di mancato rientro. In caso di tassazione concorrente, occorre inoltre controllare gli adempimenti dichiarativi e l’eventuale credito per le imposte estere.