Fisco e lavoro

Risarcimento per pause non godute: l’Agenzia esclude l’IRPEF

La risposta 156/2026 chiarisce il trattamento delle somme riconosciute ai dipendenti e degli importi accessori

Risarcimento per pause non godute: l’Agenzia esclude l’IRPEF

Le somme ricevute da un dipendente a titolo di risarcimento non sono automaticamente soggette all’IRPEF. Il trattamento fiscale dipende dalla natura del danno: quando l’importo sostituisce un reddito non percepito, si configura un lucro cessante e la somma è imponibile; se invece serve a compensare una perdita patrimoniale effettivamente subita, si tratta di danno emergente e l’importo resta fuori dal reddito.

Il principio è previsto dall’articolo 6, comma 2, del TUIR ed è stato richiamato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 156/2026. Il documento esamina il caso di somme riconosciute a dipendenti che non avevano potuto usufruire della pausa mensa durante turni continuativi superiori alle sei ore giornaliere.

Il contenzioso sulla pausa e sui buoni pasto

La vicenda riguarda un’azienda destinataria di numerose sentenze di condanna al pagamento di importi in favore dei lavoratori. I dipendenti avevano svolto turni senza usufruire del servizio mensa, del buono pasto sostitutivo o della pausa prevista dal contratto collettivo applicato.

Nella maggior parte dei procedimenti, i giudici avevano riconosciuto il diritto al ristoro, collegando il diritto alla mensa alla pausa spettante ai dipendenti con orario giornaliero superiore a sei ore. Per quantificare il danno era stato utilizzato, come parametro equitativo, il controvalore economico dei buoni pasto non percepiti. Le pronunce avevano inoltre previsto interessi legali e rivalutazione monetaria.

L’azienda ha quindi chiesto all’Amministrazione finanziaria di chiarire la tassazione di tre diverse componenti: il risarcimento per la mancata pausa durante i turni di guardia, quello per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo e gli interessi o la rivalutazione maturati sugli importi.

Nel quesito è stato richiamato anche l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il buono pasto non ha natura retributiva, ma assistenziale. Esso sarebbe collegato al rapporto di lavoro da un nesso occasionale e sarebbe destinato a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente.

La qualificazione fiscale delle somme

L’Agenzia ha ricordato che sono imponibili le indennità risarcitorie con funzione sostitutiva o integrativa del reddito, cioè quelle destinate a compensare mancati guadagni presenti o futuri. Restano invece escluse dal prelievo le somme che reintegrano il patrimonio del soggetto leso e compensano una perdita economica già subita.

Nel caso esaminato, le sentenze non avevano disposto la monetizzazione del pasto, esclusa dalla contrattazione collettiva, ma il risarcimento del danno causato dalla mancata fruizione della pausa destinata al consumo del pasto durante il turno. Il valore del buono pasto, secondo l’Agenzia, rappresentava soltanto un criterio utilizzato dal giudice per determinare l’entità del danno e non una forma indiretta di retribuzione.

Di conseguenza, le somme corrisposte sia per la mancata pausa sia per la mancata attribuzione del buono pasto sono state qualificate come risarcimento di un danno emergente. Non compensando un guadagno perduto, ma la lesione del diritto contrattuale alla pausa, tali importi non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Lo stesso trattamento si applica agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria maturati sulle somme. In quanto accessori del credito principale, seguono il regime fiscale dell’importo da cui derivano, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR. Anche questi importi, pertanto, non sono imponibili.