Nuove procedure

Tributi regionali, come cambia l’accertamento esecutivo

Dal 2027 gli enti potranno attivare il recupero senza cartella: termini, sospensioni e rateizzazione.

Tributi regionali, come cambia l’accertamento esecutivo

A partire dal 1° gennaio 2027, oppure dalla diversa data stabilita in precedenza da una legge regionale, l’attività di accertamento e riscossione degli enti regionali sarà disciplinata dall’articolo 8 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147. La disciplina si applicherà anche ai rapporti ancora pendenti alla data di entrata in vigore.

La principale novità riguarda gli atti relativi ai tributi regionali e alle sanzioni: l’avviso dovrà contenere l’intimazione al pagamento entro il termine previsto per la presentazione del ricorso e dovrà indicare espressamente la propria natura di titolo esecutivo. In questo modo, in caso di mancato versamento, non sarà più necessario notificare prima l’atto impositivo e poi la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale.

Contenuto dell’atto e impugnazione

L’avviso dovrà riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, gli uffici e le autorità ai quali rivolgersi, il responsabile del procedimento, le modalità per proporre il ricorso e il termine di pagamento, fissato in via ordinaria in 60 giorni. Sarà inoltre necessaria la firma del funzionario designato e l’indicazione del soggetto che, trascorsi 60 giorni dal termine ultimo per il versamento, procederà alla riscossione anche mediante esecuzione forzata.

Se il contribuente presenta tempestivamente ricorso, dovrà versare in via provvisoria i tributi e gli interessi. Le sanzioni, invece, saranno riscosse dopo la decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado, secondo le regole richiamate dalla nuova disciplina. L’impugnazione spetta al giudice tributario e, se l’atto non contiene l’intimazione al pagamento, non sarà nullo: manterrà efficacia come avviso di accertamento, ma sarà necessario procedere con la successiva notifica della cartella.

Affidamento e sospensione della riscossione

Decorso il termine per il pagamento, dopo ulteriori 30 giorni le somme potranno essere affidate al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Quest’ultimo potrà procedere all’espropriazione senza una preventiva cartella o ingiunzione. Se è trascorso un anno dalla notifica dell’avviso senza l’avvio dell’esecuzione, dovrà essere notificato un ulteriore atto con l’intimazione a pagare entro cinque giorni.

L’esecuzione forzata resterà sospesa per 180 giorni dall’affidamento del carico, termine ridotto a 120 giorni quando la riscossione è svolta dallo stesso soggetto che ha notificato l’avviso. La sospensione non opererà per le azioni cautelari e conservative, per gli accertamenti definitivi o per i debiti derivanti dalla decadenza da un piano rateale. In presenza di un fondato pericolo per il recupero, adeguatamente motivato e comunicato al contribuente, l’affidamento potrà avvenire prima dei termini ordinari.

Per i debiti superiori a 10.000 euro sarà previsto un sollecito prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive, con un termine di 30 giorni per pagare. Per importi fino a 1.000 euro, invece, le azioni non potranno iniziare prima di 120 giorni dall’invio della comunicazione con il dettaglio della pretesa. L’atto non avrà efficacia di titolo esecutivo per somme complessive inferiori a 30 euro, anche se riferite a più annualità.

In assenza di una disciplina regionale specifica, sarà possibile chiedere la rateizzazione fino a 72 rate mensili, in presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Il numero delle rate varierà in base all’importo dovuto. La perdita del beneficio potrà verificarsi dopo il mancato pagamento, anche non consecutivo, di due rate a seguito di sollecito; in tal caso il residuo diventerà immediatamente esigibile in un’unica soluzione.

Sulle somme dovute, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, matureranno interessi di mora dopo 30 giorni dall’esecutività dell’avviso. Gli oneri di riscossione saranno pari al 3% se il pagamento avverrà entro 60 giorni, fino a 300 euro, e al 6% oltre tale termine, fino a 600 euro. La maggiorazione non sarà dovuta quando l’affidatario sarà l’Agenzia delle entrate-Riscossione.