Le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) costituite nella forma della società semplice possono determinare a consuntivo la quota di utili spettante ai soci professionisti. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 3/2026.
La possibilità consente di stabilire la partecipazione al reddito anche dopo la chiusura del periodo d’imposta, purché la decisione intervenga entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La regola non vale però per tutti i componenti della compagine sociale: i soci non professionisti e i soci finanziatori restano soggetti alla disciplina ordinaria.
Come cambia la ripartizione degli utili
Il riferimento generale è l’articolo 5 del TUIR, che disciplina il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. In base a questa norma, il reddito prodotto dalla società viene imputato ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.
Quando la ripartizione non è proporzionale ai conferimenti, la diversa attribuzione deve normalmente risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, formata prima dell’inizio del periodo d’imposta. Per le associazioni professionali è tuttavia prevista una maggiore flessibilità: le quote possono essere definite anche successivamente, entro il termine per la dichiarazione dei redditi.
Secondo l’Agenzia, questa impostazione può essere applicata anche alle STP e alle STA costituite come società semplici. La natura dell’attività svolta permette infatti di collegare la quota spettante a ciascun professionista al contributo effettivamente prestato nel corso dell’anno. La distribuzione può quindi essere fissata a consuntivo, dopo avere verificato l’attività svolta dai singoli soci.
La decisione deve comunque essere formalizzata con un atto conforme ai requisiti previsti dalla normativa fiscale e adottata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta interessato. Il chiarimento non introduce quindi una libertà illimitata, ma stabilisce condizioni e scadenze precise per rendere valida la ripartizione.
Esclusi i soci finanziatori
Il limite riguarda i soci non professionisti, inclusi i soci finanziatori. Per queste figure la quota di partecipazione agli utili deve essere individuata in anticipo e non può essere modificata dopo la chiusura dell’esercizio sulla base dei risultati raggiunti.
La distinzione dipende dalla diversa natura dell’apporto. Il contributo del professionista può essere valutato considerando l’attività concretamente svolta durante l’anno; quello del socio finanziatore, invece, non presenta lo stesso collegamento diretto con la prestazione professionale.
Il principio si applica esclusivamente alle STP e alle STA organizzate secondo il modello della società semplice. Restano escluse le società tra professionisti costituite con forme societarie differenti, per le quali occorre fare riferimento alle rispettive regole civilistiche e fiscali. Per le strutture interessate, la novità offre maggiore flessibilità nella distribuzione del reddito, ma impone di distinguere correttamente tra soci professionisti e finanziatori e di rispettare gli adempimenti formali previsti.