Con la Circolare 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento tributario delle associazioni e società sportive dilettantistiche disciplinate dal decreto legislativo n. 36/2021. In particolare, il documento esamina la possibilità per le SSD senza scopo di lucro di accedere alle agevolazioni già previste in materia di IRES e IVA.
Il regime agevolativo riguarda le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e rivolte esclusivamente ai propri iscritti, associati o tesserati, oppure ad altre associazioni della stessa organizzazione e ai relativi aderenti. Sono quindi necessari sia un requisito soggettivo, legato ai destinatari delle cessioni e delle prestazioni, sia un requisito oggettivo, relativo alla finalità delle operazioni.
Le condizioni previste per l’accesso
Le disposizioni richiamate sono l’articolo 148, comma 3, del TUIR, per la detassazione ai fini IRES, e l’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, per l’esclusione dal campo IVA. Per usufruirne, lo statuto deve essere redatto per atto pubblico oppure tramite scrittura privata autenticata o registrata e deve contenere le clausole richieste dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR.
Tra le previsioni centrali figura il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo i casi imposti dalla legge. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018 aveva già riconosciuto l’applicabilità del regime alle SSD senza scopo di lucro costituite secondo la precedente disciplina dell’articolo 90 della legge n. 289/2002, a condizione del rispetto dei requisiti statutari previsti per le ASD.
Dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021, gli enti sportivi dilettantistici possono assumere anche la forma di società di capitali o cooperative, secondo le regole del Codice civile. L’articolo 7 impone che atto costitutivo e statuto prevedano espressamente l’assenza di fini di lucro, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 8.
Il nodo della non lucratività
La nuova disciplina civilistica consente tuttavia alle SSD di adottare una forma di non lucratività attenuata. L’articolo 8, comma 3, permette infatti di destinare meno del 50% degli utili o degli avanzi di gestione annuali, al netto delle perdite pregresse, all’aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi entro specifici limiti. Il comma 4 ammette inoltre il rimborso al socio del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato nei limiti previsti.
Questa possibilità non coincide con il divieto assoluto di distribuzione richiesto dalla disciplina fiscale per accedere al regime agevolato. L’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2021 conferma comunque che per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l’agevolazione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR.
Secondo i chiarimenti forniti, dunque, anche le SSD costituite secondo la nuova disciplina possono rientrare tra i soggetti beneficiari. L’accesso effettivo resta però subordinato all’integrazione e al rispetto delle clausole previste dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, oltre a quelle richieste dagli articoli 7 e 8 del decreto n. 36/2021. Gli stessi adeguamenti statutari sono necessari per applicare il regime di favore previsto ai fini IVA.