Regole fiscali

Sovraindebitamento, attestatore non obbligatorio

La circolare chiarisce compiti dell’OCC e valutazione giudiziale della proposta

Sovraindebitamento, attestatore non obbligatorio

La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nelle procedure di sovraindebitamento, la nomina di un professionista attestatore è facoltativa. La mancata presentazione dell’attestazione non determina quindi, di per sé, l’inammissibilità della domanda e non può essere considerata un elemento ostativo dagli Uffici fiscali.

Il documento, dedicato alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 14/2019, distingue tra l’eventuale intervento dell’attestatore e le verifiche che restano obbligatoriamente affidate all’Organismo di composizione della crisi, l’OCC. La disciplina attuale, spiega l’Agenzia, si differenzia dal precedente sistema della legge n. 3/2012, nel quale l’attività di attestazione era sostanzialmente collegata alle funzioni dell’OCC.

Il ruolo dell’attestatore e quello dell’OCC

L’articolo 65, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza stabilisce che la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa. I compiti che spettavano al commissario giudiziale o al liquidatore sono invece svolti dall’OCC, che mantiene un ruolo centrale nella raccolta della documentazione e nell’analisi della situazione economica e patrimoniale del debitore.

La scelta di non nominare un attestatore può contribuire a ridurre i costi della procedura, soprattutto nei casi meno complessi. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, tuttavia, la domanda deve essere accompagnata dalla relazione dell’OCC prevista dall’articolo 68 del Codice. Il documento deve indicare, tra gli altri elementi, le cause dell’indebitamento, le ragioni dell’incapacità di pagare i debiti, la completezza e l’attendibilità della documentazione e la stima dei costi della procedura.

Restano inoltre ferme le verifiche che la legge attribuisce specificamente all’OCC. Tra queste rientra quella prevista dall’articolo 67, comma 4, necessaria quando si propone il pagamento non integrale di crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, in relazione a quanto potrebbe essere ottenuto attraverso l’alternativa liquidatoria.

Quando l’attestazione può essere utile

Il carattere facoltativo dell’incarico non esclude che il contributo del professionista possa risultare utile. In presenza di situazioni di particolare complessità patrimoniale, fiscale o finanziaria, l’attestazione può supportare la valutazione della concreta attuabilità del piano e dell’attendibilità dei dati utilizzati.

Il documento può anche agevolare l’attività istruttoria dell’Agenzia delle Entrate, chiamata a esaminare la proposta anche con riferimento alla tutela del credito tributario. La complessità della posizione debitoria, però, non fa scattare un obbligo generalizzato di nomina: la decisione resta affidata alla valutazione del caso concreto.

Il controllo sulla proposta non spetta soltanto all’OCC. Gli articoli 70, comma 7, e 80, comma 1, del Codice prevedono che il giudice verifichi ammissibilità e fattibilità del piano prima dell’omologazione, rispettivamente nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore.

Di conseguenza, l’assenza dell’attestatore non rende automaticamente improcedibile o inammissibile la domanda, ma non esonera il debitore dal presentare una proposta completa, documentata e concretamente realizzabile. Per gli Uffici fiscali, l’assenza dell’attestazione facoltativa non può costituire da sola un motivo ostativo; restano invece da valutare la sostenibilità del piano, l’affidabilità delle informazioni e il trattamento dei crediti tributari.