Scadenze fiscali

Soci Srl, utili accantonati: doppia scelta per il quadro RR

Il termine è fissato al 2 novembre: Cassazione e Inps seguono linee diverse sul calcolo previdenziale

Soci Srl, utili accantonati: doppia scelta per il quadro RR

Lunedì 2 novembre 2026 scade il termine per trasmettere il modello Redditi PF 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato. Per i soci lavoratori di Srl iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, la compilazione del quadro RR presenta quest’anno un’incertezza aggiuntiva: decidere se applicare subito le recenti pronunce della Corte di Cassazione oppure seguire le istruzioni dell’Inps, che non sono ancora state aggiornate.

Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 e con altre decisioni conformi depositate tra il 16 e il 17 settembre, la Sezione Lavoro della Cassazione ha respinto i ricorsi dell’Istituto. Secondo i giudici, in una Srl che non ha optato per la trasparenza fiscale, la quota di utile rimasta in società non costituisce reddito del socio e non concorre quindi alla base imponibile per i contributi eccedenti il minimale.

Il principio è collegato all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, che lega la contribuzione degli artigiani e dei commercianti ai redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef. Per la Corte, il reddito di una Srl ordinaria resta imputato alla società e arriva nella sfera fiscale del socio soltanto con la distribuzione degli utili o in caso di opzione per la trasparenza prevista dagli articoli 115 e 116 del Tuir. Spetta inoltre all’Inps dimostrare che il reddito sia stato effettivamente attribuito al socio.

Le istruzioni dell’Istituto, tuttavia, sono ancora ferme alla circolare n. 62 del 27 maggio 2026. Il documento considera imponibile la quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione del socio agli utili, senza distinguere tra somme distribuite e utili accantonati a riserva. Al momento non risultano messaggi o circolari con cui l’Inps abbia recepito il nuovo orientamento giurisprudenziale.

Le alternative per la dichiarazione

La prima possibilità consiste nell’escludere immediatamente dal quadro RR la quota di utile non distribuita. In questo modo il socio dichiara soltanto i redditi effettivamente imputati e versa contributi più contenuti, sia a saldo sia in acconto. Il rischio è però che l’Inps, applicando le proprie istruzioni, incroci i dati con la dichiarazione della società e chieda la differenza tramite avviso di addebito, con sanzioni civili e interessi. Il contribuente dovrebbe allora difendersi in giudizio, facendo leva sulle pronunce della Cassazione.

La seconda strada è seguire la circolare n. 62/2026, includendo nel quadro RR anche la quota di reddito della Srl accantonata a riserva, e chiedere in seguito il rimborso della parte non dovuta secondo il nuovo orientamento. È l’opzione più prudente sul piano dei rapporti con l’Istituto, ma comporta un esborso immediato e potrebbe richiedere un contenzioso per ottenere la restituzione delle somme, qualora l’istanza non venisse accolta.

La scelta deve tenere conto di diversi elementi. Occorre verificare se la società abbia optato per la trasparenza fiscale: in quel caso il reddito è imputato ai soci indipendentemente dalla distribuzione e il principio affermato dalla Cassazione non si applica. Va inoltre esaminata la delibera di approvazione del bilancio per distinguere l’utile 2025 accantonato da quello distribuito. Sul trattamento contributivo degli utili effettivamente distribuiti, le sentenze non forniscono una risposta definitiva.

Un ulteriore profilo riguarda i versamenti già effettuati: saldo 2025 e primo acconto 2026 sono stati spesso calcolati sulla base delle indicazioni dell’Inps, perciò il quadro RR dovrà essere coerente con quanto già pagato. Un imponibile più basso riduce anche il montante contributivo utile alla pensione. Per gli avvisi di addebito già notificati su utili mai incassati, le sentenze di settembre rappresentano invece un argomento difensivo rilevante.

Chi non rientra nella novità

Il nuovo orientamento non elimina l’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti per il socio che lavora abitualmente e prevalentemente nella Srl, né il versamento dei contributi sul minimale. Restano fuori dal principio i soci di Snc e Sas, il cui reddito viene imputato per trasparenza a prescindere dalla percezione, e i soci di Srl trasparenti. Invariata anche la posizione del socio di capitale che non svolge attività lavorativa nella società: i suoi utili non sono comunque soggetti a contribuzione.

La decisione adottata nel quadro RR inciderà anche sul secondo acconto dei contributi sul reddito eccedente il minimale, in scadenza a fine novembre. È quindi opportuno documentare la scelta e comunicarla per iscritto al cliente, illustrando rischi e alternative in attesa di eventuali nuove indicazioni dell’Inps.