Fisco

Rimborsi sanitari, l’ente bilaterale non deve inviare i dati

Il chiarimento dell’Agenzia riguarda i versamenti privi di agevolazioni e gli effetti sulla dichiarazione precompilata

Rimborsi sanitari, l’ente bilaterale non deve inviare i dati

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando un ente bilaterale debba trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai lavoratori iscritti. Il chiarimento è contenuto nella Risposta a interpello n. 178 del 29 settembre 2026 e riguarda gli adempimenti collegati alla dichiarazione precompilata.

La normativa impone agli enti, alle casse e alle società di mutuo soccorso con finalità esclusivamente assistenziale, oltre che ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale iscritti all’Anagrafe e agli altri fondi previsti dalla legge, di comunicare ogni anno all’Agenzia i dati delle spese sanitarie rimborsate nell’anno precedente. L’invio deve avvenire entro il 28 febbraio. L’obiettivo è evitare che il contribuente porti in detrazione o deduzione una spesa che, in realtà, non è rimasta a suo carico.

Il caso sottoposto all’Agenzia

Il quesito è stato presentato da un ente bilaterale di categoria intenzionato a riconoscere ai propri iscritti contributi per la parte di spese sanitarie non coperta da altre forme di tutela. Le prestazioni comprendono visite specialistiche, esami del sangue e interventi di alta diagnostica.

Il finanziamento prevede un contributo del datore di lavoro pari allo 0,13% dell’imponibile previdenziale, destinato a concorrere alla formazione del reddito imponibile del dipendente, e una quota a carico del lavoratore dello 0,07%, non deducibile dal reddito. L’ente ha inoltre precisato che i rimborsi non sarebbero transitati attraverso i datori di lavoro.

L’ente sosteneva di non rientrare tra i soggetti obbligati alla comunicazione, anche perché gli enti bilaterali svolgono una pluralità di funzioni, tra cui formazione, gestione di fondi per l’integrazione del reddito, certificazione dei contratti e promozione della sicurezza sul lavoro. Secondo l’istante, inoltre, nessuna norma equipara questi organismi ai fondi sanitari integrativi.

Il criterio del trattamento fiscale

L’Agenzia non si è pronunciata sulla qualificazione dell’ente come soggetto con finalità esclusivamente assistenziale, valutazione che spetta al Ministero della Salute. Ha invece risolto il quesito sulla base del trattamento fiscale dei contributi.

Secondo i chiarimenti richiamati nella risposta, una spesa sanitaria rimborsata continua a essere considerata sostenuta dal contribuente quando i contributi o i premi versati non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale. Se invece i versamenti sono deducibili o detraibili, la spesa rimborsata non può beneficiare nuovamente delle agevolazioni. È sufficiente che il beneficio fiscale spetti al contribuente, anche se non è stato concretamente utilizzato.

Nel caso esaminato, i contributi dell’ente bilaterale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’esclusione prevista dall’articolo 51 del TUIR riguarda infatti i contributi previdenziali e assistenziali versati in esecuzione di obblighi di legge, non quelli dovuti in base ad accordi contrattuali.

La quota del datore di lavoro è quindi tassata in capo al dipendente, mentre quella a carico del lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF. Il lavoratore non ottiene, di conseguenza, alcun vantaggio fiscale dai versamenti effettuati. Le spese sanitarie rimborsate dall’ente restano pertanto considerate a suo carico.

L’ente bilaterale non è tenuto a trasmettere i dati dei rimborsi, perché questi derivano da contributi che non hanno beneficiato di detrazione, deduzione o esclusione dal reddito.