La Circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul trattamento fiscale dei rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi. Il chiarimento riguarda il caso di una persona che, nello stesso anno solare, abbia già superato la soglia di non imponibilità di 15.000 euro attraverso compensi percepiti per attività di lavoro sportivo dilettantistico da altri enti, nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo.
La comunicazione nel RAS
Secondo l’interpretazione richiamata, gli enti che erogano rimborsi forfetari devono comunicare i nominativi dei volontari che li ricevono e l’importo corrisposto a ciascuno. L’adempimento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale sono state svolte le prestazioni.
Viene così confermato che l’inserimento dei dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche rappresenta, in linea generale, la formalità richiesta all’ente che riconosce il rimborso. Non sarebbe quindi necessario un ulteriore adempimento, compreso il rilascio della Certificazione unica, per le somme corrisposte a questo titolo.
Il limite dei 400 euro
La circolare propone inoltre un’interpretazione restrittiva del tetto previsto per i rimborsi forfetari. Il limite di 400 euro mensili deve essere considerato con riferimento al singolo volontario e alle somme ricevute nel corso dell’anno solare di riferimento.
Nel calcolo devono concorrere anche i rimborsi erogati da più soggetti nel medesimo anno. Di conseguenza, per verificare il rispetto della soglia non si dovrebbe considerare separatamente quanto riconosciuto dai diversi enti, ma sommare gli importi percepiti dal volontario.
Il testo della circolare presenta un riferimento agli “anni” anziché ai “mesi”, indicato nell’analisi come un evidente refuso. La precisazione dell’Agenzia, pur non essendo espressamente contenuta nella norma secondo il commento riportato, mira a rendere più certa l’applicazione del limite e a evitare che la soglia venga aggirata attraverso la frammentazione dei rimborsi tra più soggetti.
Il chiarimento si inserisce nel quadro delle regole fiscali applicabili al lavoro sportivo dilettantistico e agli enti che si avvalgono dell’attività dei volontari. Restano centrali sia la corretta comunicazione dei dati nel RAS sia il monitoraggio complessivo delle somme ricevute durante l’anno dal singolo beneficiario.