Iscriversi all’AIRE e trasferire formalmente la propria residenza fuori dall’Italia non è sufficiente, da solo, a escludere l’imposizione italiana. Dal 1° gennaio 2024, la riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023 ha modificato i criteri per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche e rafforzato gli strumenti contro i trasferimenti fittizi. Se il distacco dall’Italia è solo apparente, può configurarsi l’esterovestizione: la residenza dichiarata all’estero non coincide con quella effettivamente mantenuta nel Paese.
In base al principio della tassazione mondiale, chi è fiscalmente residente in Italia deve dichiarare i redditi prodotti ovunque nel mondo. La nuova disciplina prevede quattro criteri di collegamento con il territorio italiano, ciascuno sufficiente a determinare la residenza se presente per la maggior parte del periodo d’imposta: almeno 183 giorni, o 184 negli anni bisestili, contando anche le frazioni di giornata.
I criteri introdotti dalla riforma
Il primo criterio resta la dimora abituale, cioè il luogo in cui la persona vive stabilmente. Il secondo riguarda il domicilio, definito dal 2024 in modo autonomo come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari. La circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 include in questo ambito anche le convivenze e le relazioni stabili, mentre gli interessi economici non sono più centrali ai fini di questa specifica valutazione.
La terza novità è la presenza fisica in Italia come criterio autonomo, indipendente dalle intenzioni del contribuente. Anche un solo passaggio nel territorio nazionale durante una giornata può concorrere al conteggio. L’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, invece, dal 2024 non determina più una presunzione assoluta: è diventata relativa e può essere superata dimostrando che la vita del contribuente si svolge stabilmente all’estero e che non ricorrono gli altri collegamenti previsti dalla legge.
Paesi a fiscalità privilegiata e prove richieste
È rimasta invariata la presunzione prevista dall’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. In questi casi l’onere della prova si ribalta: è il contribuente a dover dimostrare l’effettività del trasferimento. Tra le giurisdizioni ancora incluse nell’elenco figurano il Principato di Monaco, Panama, le Isole Cayman e gli Emirati Arabi Uniti. La Svizzera è stata invece esclusa dall’elenco con effetto dal 2024; per gli anni precedenti restano applicabili le regole allora vigenti.
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate, la residenza deve essere accertata attraverso una valutazione complessiva degli elementi disponibili, non sulla base di un singolo indizio. Un contratto di locazione o un’utenza estera, quindi, non sono sufficienti se la famiglia, gli immobili, i rapporti bancari o il centro decisionale dell’attività restano in Italia. In una sentenza del 29 agosto 2025, la CGT di primo grado Lombardia-Varese ha ritenuto residente in Italia un imprenditore iscritto all’AIRE con domicilio dichiarato in Svizzera, considerando il radicamento del nucleo familiare e degli interessi economici nel territorio nazionale.
Per ridurre il rischio di contestazioni, il professionista dovrebbe raccogliere un fascicolo documentale che dimostri la dimora abituale all’estero, la sistemazione abitativa, il lavoro o l’attività economica svolta nel Paese di destinazione, le utenze domestiche, la situazione familiare e la movimentazione bancaria prevalente. Occorre inoltre mappare i legami ancora presenti in Italia, come immobili, partecipazioni, conti correnti e cariche societarie.
Gli accertamenti possono contare sulla cooperazione internazionale. Il Common Reporting Standard, le direttive europee DAC, le convenzioni bilaterali e gli strumenti di indagine finanziaria permettono all’Amministrazione di acquisire informazioni sui conti detenuti all’estero. Se la residenza italiana viene riconosciuta, possono emergere anche obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro W, IVIE e IVAFE, oltre a sanzioni e recuperi d’imposta. Nei casi più gravi, l’omessa dichiarazione può avere rilievo penale se l’imposta evasa supera la soglia di 50.000 euro per singola imposta.
Un controllo analogo è necessario per chi trasferisce artificiosamente la residenza in Italia allo scopo di accedere a regimi agevolativi, come quello dei neo-residenti o quello previsto per i lavoratori impatriati. La verifica della sostanza del trasferimento resta quindi decisiva, sia per il contribuente sia per il professionista che lo assiste.