Tributi locali

Rendita catastale contestata, nuove regole per l’IMU

Il Comune potrà chiedere l’eventuale differenza dopo la sentenza definitiva; previste maggiorazioni legali e rimborsi entro 180 giorni.

Rendita catastale contestata, nuove regole per l’IMU

Il Decreto Legislativo n. 147/2026, in vigore dal 12 agosto e noto come Decreto sul federalismo fiscale, introduce una nuova disciplina per l’IMU sugli immobili la cui rendita catastale è stata contestata. La modifica riguarda i casi in cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la rendita proposta dal contribuente e quest’ultimo impugna il valore attribuito.

La novità è contenuta nell’articolo 32 del decreto e deroga alle regole ordinarie sui termini degli accertamenti. Il Comune potrà determinare l’eventuale maggiore imposta municipale propria derivante dalla differenza tra la rendita proposta e quella rettificata dall’Agenzia. L’importo sarà dovuto a partire dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento catastale previsti dal decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994.

Accertamento dopo la decisione definitiva

L’accertamento della maggiore IMU dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui passa in giudicato la sentenza che definisce la controversia catastale. In questo modo, il Comune potrà attendere l’esito definitivo del giudizio prima di quantificare l’eventuale differenza d’imposta collegata alla rendita.

Sulla somma eventualmente dovuta si applicano soltanto gli interessi legali. La disciplina esclude quindi l’applicazione delle sanzioni nei casi interessati dalla contestazione della rendita catastale e dal successivo accertamento della maggiore imposta.

Rimborsi per le somme non dovute

La norma disciplina anche l’ipotesi opposta, cioè quella in cui il contribuente abbia versato somme superiori a quanto effettivamente dovuto. Entro gli stessi termini previsti per l’accertamento, può essere presentata al Comune la richiesta di rimborso dell’IMU non dovuta.

Il Comune dovrà effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza. Alla restituzione delle somme si aggiungono gli interessi, indicati nella disciplina come applicabili nella misura legale.

Gli effetti pratici dipendono dall’esito del contenzioso catastale. Se il giudice accoglie solo in parte il ricorso e stabilisce una rendita inferiore a quella rettificata dall’Agenzia, ma superiore a quella proposta, il contribuente dovrà versare l’eventuale differenza IMU con i soli interessi legali e senza sanzioni. Se invece il ricorso viene accolto integralmente e la rendita rettificata è annullata, sarà possibile chiedere la restituzione della maggiore imposta versata e non dovuta, oltre agli interessi.