Fisco

Regime forfettario, quando la Srl familiare fa perdere l’agevolazione

Il controllo indiretto e la deduzione dei costi possono far scattare l’esclusione: decisive due condizioni.

Regime forfettario, quando la Srl familiare fa perdere l’agevolazione

Il rapporto tra un contribuente in regime forfettario e una società a responsabilità limitata controllata, anche indirettamente, da un familiare può comportare la perdita dell’agevolazione fiscale. È il chiarimento fornito durante Telefisco 2026 in risposta a un quesito relativo a un contribuente titolare di una partecipazione dell’1% in una Srl, mentre il restante 99% è detenuto dal padre.

La società e il contribuente svolgono la stessa attività e il professionista o imprenditore emette fatture nei confronti della Srl. In una situazione di questo tipo, la prosecuzione del regime agevolato non è garantita. Secondo la risposta fornita, il contribuente non può in linea generale continuare ad applicare il regime forfettario, anche se la partecipazione formalmente posseduta è soltanto minoritaria.

Il controllo può essere anche indiretto

La possibile esclusione deriva dalla causa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014, la legge di Stabilità 2015. La disposizione è confluita nell’articolo 233 del Dlgs 117/2026, con decorrenza dal 1° gennaio 2027. La norma riguarda i contribuenti che controllano, direttamente o indirettamente, una Srl che svolge un’attività economica riconducibile a quella esercitata dal titolare della partita Iva.

Perché scatti l’incompatibilità devono essere presenti contemporaneamente due condizioni: il controllo della società e la riconducibilità dell’attività della Srl a quella svolta dal contribuente. Per verificare il primo requisito occorre fare riferimento all’articolo 2359 del Codice civile, che considera controllate, tra le altre, le società nelle quali un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante.

Ai fini della verifica, però, non contano soltanto le quote intestate direttamente al contribuente. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 9/E/2019 ha precisato che devono essere considerati anche i voti riconducibili a persone interposte, inclusi quelli dei familiari. Nel caso esaminato, quindi, la quota del 99% detenuta dal padre può assumere rilievo per valutare l’eventuale controllo indiretto della Srl.

Decisiva la deduzione dei costi

La presenza di un controllo, anche indiretto, non è tuttavia sufficiente da sola a determinare l’uscita dal regime. Occorre esaminare anche la seconda condizione, cioè se l’attività svolta dalla società sia riconducibile a quella esercitata dal contribuente. La semplice appartenenza delle due attività alla stessa sezione Ateco, come chiarito dall’Agenzia, non determina automaticamente l’incompatibilità.

La causa di esclusione opera quando il contribuente in regime forfettario cede beni o presta servizi alla Srl controllata e la società deduce dalla propria base imponibile i costi relativi alle fatture ricevute. È quindi il trattamento fiscale delle operazioni tra le parti a risultare determinante, insieme al rapporto tra le rispettive attività.

Nel caso prospettato, il rapporto di fatturazione tra il contribuente e la Srl esiste già. Di conseguenza, se la società deduce fiscalmente i costi indicati nelle fatture ricevute, risultano soddisfatte le condizioni che rendono inapplicabile il regime forfettario. La conseguenza non si verifica, invece, se la Srl non porta in deduzione tali componenti negativi di reddito.