Una liberalità ricevuta da un professionista, come una donazione, un legato testamentario o un atto di generosità informale, può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come compenso professionale dissimulato. La contestazione può comportare il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, quando l’Ufficio ritenga che l’attribuzione patrimoniale sia collegata all’attività svolta per il cliente o assistito.
Il riferimento normativo è l’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, che consente di imputare al contribuente redditi formalmente intestati ad altri quando risulti che egli ne sia l’effettivo possessore, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso esaminato, la riqualificazione può essere ricondotta allo schema della simulazione relativa: l’atto apparente, cioè la liberalità, non coinciderebbe con la reale volontà delle parti, che avrebbero inteso remunerare una prestazione.
Il rapporto professionale non basta
Il codice civile, tuttavia, riconosce espressamente la donazione rimuneratoria prevista dall’articolo 770. Si tratta di una liberalità valida, compiuta per riconoscenza, in considerazione dei meriti del beneficiario o per una speciale rimunerazione. La presenza di un precedente rapporto professionale, quindi, è compatibile con l’intento liberale e non dovrebbe essere sufficiente, da sola, a dimostrare un compenso occulto.
Nella prassi, gli Uffici possono valorizzare diversi elementi: la durata del rapporto professionale, l’assenza di vincoli familiari, l’entità della somma o del bene, la vicinanza temporale tra l’attribuzione e l’incarico, oltre al vantaggio fiscale derivante dalla qualificazione come donazione invece che come compenso. Considerati singolarmente, però, questi indizi presentano limiti rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 2729 del codice civile. La presunzione può reggere soltanto quando più elementi convergano in modo effettivo e coerente.
La sola esistenza di un rapporto professionale non esclude un legame personale autonomo. Anche l’assenza di parentela non dimostra che la liberalità sia anomala, mentre l’importo elevato può rientrare nell’autonomia negoziale delle parti. Quanto al risparmio d’imposta, la giurisprudenza ha chiarito che il contribuente non è tenuto a scegliere la soluzione fiscalmente più onerosa. Il beneficio fiscale, pertanto, non costituisce di per sé prova di simulazione.
La difficoltà della prova e gli strumenti di difesa
Il professionista destinatario si trova spesso in una posizione probatoria delicata. Gli viene chiesto di dimostrare l’assenza di un accordo simulatorio e l’autenticità dell’animus donandi del disponente, cioè di un’intenzione altrui, interiore e difficilmente documentabile. La difficoltà aumenta nei casi di liberalità testamentarie, quando il disponente sia deceduto e non possa confermare le proprie motivazioni.
L’asimmetria può essere ridimensionata in giudizio dall’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui l’Amministrazione deve provare in modo circostanziato e puntuale le violazioni contestate. Poiché in queste controversie non opera una presunzione legale, ma un ragionamento presuntivo basato su indizi, l’Ufficio deve dimostrare la consistenza del quadro probatorio senza trasferire automaticamente l’onere sul contribuente.
Un ruolo importante spetta anche al contraddittorio endoprocedimentale rafforzato previsto dall’articolo 6-bis della legge n. 212/2000. Le osservazioni presentate dal professionista, come la prova di un rapporto personale risalente o di liberalità analoghe effettuate dal disponente a favore di terzi, devono essere valutate e, se non accolte, confutate con una motivazione puntuale. La competenza fiscale del beneficiario, infine, non può trasformarsi da sola in un indizio di malafede: dimostra la conoscenza delle conseguenze tributarie, ma non la natura simulata dell’attribuzione.
Eventuali riflessi penali richiedono un’autonoma verifica. Le presunzioni utilizzate in sede tributaria hanno nel processo penale un valore meramente indiziario e non possono fondare da sole una condanna. Inoltre, la disciplina esclude la rilevanza penale della non corretta classificazione di elementi oggettivamente esistenti quando i criteri applicati siano stati indicati nella documentazione fiscale.