La quota esente di una pensione di sicurezza sociale tedesca, certificata dall’ufficio delle imposte di Neubrandenburg, non concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 164/2026, relativa al trattamento percepito da un cittadino italiano residente nel nostro Paese e in precedenza fiscalmente residente in Germania.
Il chiarimento riguarda i contribuenti rientrati dalla Germania e definisce come applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati. In presenza delle condizioni previste, l’importo da indicare in Italia non coincide necessariamente con l’intero valore lordo della prestazione ricevuta.
Quando il prelievo spetta all’Italia
Il caso esaminato riguarda una pensione erogata dall’istituto previdenziale tedesco a fronte di contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro subordinato in Germania. L’ufficio finanziario di Neubrandenburg aveva comunicato al beneficiario l’ammontare annuale non soggetto a imposizione secondo la normativa tedesca.
L’articolo 18 della Convenzione Italia-Germania prevede, in via generale, che le pensioni derivanti da un’attività di lavoro dipendente nel settore privato siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario. Per i trattamenti riconducibili alla legislazione sulla sicurezza sociale opera però una disciplina specifica: se la prestazione è corrisposta a un cittadino italiano residente in Italia, la tassazione spetta esclusivamente al nostro Paese.
Quando il beneficiario aveva avuto in precedenza la residenza fiscale in Germania, interviene inoltre il paragrafo 14, lettera e), del Protocollo alla Convenzione. In questo caso, l’imposta italiana può essere applicata soltanto sull’ammontare che sarebbe stato imponibile secondo la legislazione tedesca.
Il ruolo della certificazione tedesca
La pensione resta quindi soggetta alla potestà impositiva italiana, ma la base imponibile deve essere determinata sottraendo dall’importo lordo la parte del trattamento che non sarebbe stata tassata in Germania. L’imposta viene calcolata sulla somma residua.
La disciplina è stata ulteriormente precisata dall’accordo amichevole Italia-Germania, firmato il 15 e il 17 novembre 2025 e con efficacia dal 1° gennaio 2025. L’intesa stabilisce che i trattamenti interessati, percepiti da cittadini italiani residenti in Italia, sono tassati esclusivamente nel nostro Paese, ma solo per l’importo imponibile ai sensi dell’articolo 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche.
Per individuare tale importo è determinante il documento rilasciato dall’ufficio delle imposte di Neubrandenburg. L’accordo prevede una certificazione a valenza unica, nella quale viene indicata la parte della pensione di sicurezza sociale esente secondo la normativa tedesca. Il modello allegato all’intesa precisa che il documento può essere presentato alle autorità fiscali italiane.
La conclusione dell’Agenzia è che la somma certificata come non imponibile in Germania non è soggetta neppure all’imposizione italiana, se il beneficiario è un cittadino italiano residente in Italia che, prima del trasferimento, aveva la residenza fiscale in Germania. Tale importo non concorre quindi alla determinazione del reddito da pensione rilevante per il periodo d’imposta considerato.