La quota esente di una pensione di sicurezza sociale tedesca, certificata dall’ufficio fiscale di Neubrandenburg, non concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 164/2026, relativa al trattamento percepito da un cittadino italiano residente nel nostro Paese e precedentemente residente fiscalmente in Germania.
Il chiarimento riguarda i pensionati rientrati dalla Germania e consente di definire con maggiore precisione quale parte del trattamento debba essere dichiarata in Italia. In presenza delle condizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi, infatti, l’importo imponibile non coincide necessariamente con l’intero ammontare lordo della pensione.
Quando il prelievo spetta all’Italia
Il caso esaminato riguarda una pensione erogata dall’Istituto nazionale tedesco di previdenza sulla base di contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro subordinato in Germania. L’ufficio finanziario tedesco aveva comunicato al beneficiario la quota annuale esentasse del trattamento.
La disciplina fiscale deriva dalla Convenzione Italia-Germania. L’articolo 18 stabilisce, in via generale, che le pensioni derivanti da un’attività di lavoro dipendente nel settore privato sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario. Per le prestazioni riconducibili alla legislazione sulla sicurezza sociale è però prevista una disciplina specifica. Quando il trattamento tedesco è corrisposto a un cittadino italiano residente in Italia, la tassazione spetta esclusivamente al nostro Paese.
Se il pensionato era stato inoltre fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento, si applica anche il paragrafo 14, lettera e), del Protocollo alla Convenzione. In questo caso, l’imposta italiana deve essere calcolata soltanto sull’ammontare che sarebbe stato imponibile secondo la legislazione tedesca.
Il ruolo della certificazione fiscale
La pensione resta quindi soggetta all’imposizione italiana, ma la base imponibile viene determinata sottraendo dall’importo lordo la parte che non sarebbe stata tassata in Germania. L’imposta nazionale si applica alla quota residua. La regola è stata ulteriormente definita dall’accordo amichevole Italia-Germania firmato il 15 e il 17 novembre 2025, con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno.
L’accordo stabilisce che le pensioni interessate, percepite da cittadini italiani residenti in Italia, sono tassate esclusivamente nel nostro Paese, ma limitatamente all’importo imponibile secondo l’articolo 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche. Per individuare la parte da escludere assume rilievo il documento rilasciato dall’ufficio delle imposte di Neubrandenburg.
Ai pensionati italiani residenti in Italia, l’ufficio tedesco rilascia una certificazione a valenza unica, nella quale è indicata la quota della pensione di sicurezza sociale esente in base alle norme tedesche. Il modello, allegato all’accordo, precisa che il documento può essere presentato alle autorità fiscali italiane.
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è che la quota certificata come esente in Germania non concorre al reddito da pensione imponibile in Italia, purché il beneficiario sia cittadino italiano, risieda nel nostro Paese e abbia avuto la residenza fiscale in Germania prima del trasferimento. La certificazione consente quindi di determinare con esattezza la parte del trattamento tedesco da escludere dalla dichiarazione italiana per l’anno di riferimento.