Sentenza civile

Patronato, errore sulla pensione: l’avviso non lo esonera

La Suprema Corte rinvia il caso: il lavoratore potrà chiedere il ristoro delle somme perse

Patronato, errore sulla pensione: l’avviso non lo esonera

Un prospetto errato sui requisiti per la pensione non può essere reso innocuo dalla semplice dicitura «non ha valore di certificazione». Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27330, depositata il 20 ottobre 2026, chiarendo la responsabilità del patronato nei confronti della persona che si affida alla sua attività di informazione e assistenza.

La vicenda riguarda un lavoratore che nell’aprile 2013 si era rivolto a un istituto di patronato per sapere quando avrebbe maturato il diritto alla pensione di anzianità. Il patronato aveva acquisito dall’INPS l’estratto conto previdenziale e predisposto un conteggio, indicando come data di maturazione dei requisiti il 1° giugno 2017. Il documento riportava anche l’avvertenza secondo cui le informazioni non avevano valore di certificazione.

Fidandosi del prospetto, l’interessato non presentò la domanda. Nel giugno 2016 chiese però una verifica direttamente all’INPS, che esaminò gli stessi dati già disponibili al patronato e accertò che i requisiti erano maturati fin dal 1° aprile 2011. La domanda fu quindi presentata e accolta con decorrenza dal 1° luglio 2016. Il ritardo nell’accesso alla pensione fu di circa tre anni e, secondo una perizia di parte, il danno ammontava a quasi 40.000 euro.

Il rigetto nei primi due gradi di giudizio

Il lavoratore citò in giudizio il patronato e un centro di assistenza fiscale collegato, sostenendo che l’errore nel conteggio gli aveva provocato una perdita economica. Il Tribunale respinse la domanda e la decisione fu confermata dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici, il prospetto era effettivamente sbagliato, ma l’avviso sulla sua mancanza di valore certificativo avrebbe dovuto indurre l’interessato a effettuare ulteriori controlli.

La Corte d’Appello aveva quindi escluso il collegamento tra l’errore commesso dal patronato e il danno lamentato. Il lavoratore ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione, che ha accolto il ricorso, annullato la sentenza e disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.

La responsabilità del patronato

La Suprema Corte ha ricordato che il patronato risponde sul piano contrattuale per l’attività di informazione, assistenza e tutela svolta a favore degli assistiti, in base all’articolo 7 della legge n. 152/2001. La prestazione deve essere valutata secondo la diligenza qualificata richiesta dalla specifica attività, come previsto dall’articolo 1176, secondo comma, del Codice civile.

Per la Cassazione, la formula «non ha valore di certificazione» non costituisce una clausola di esonero dalla responsabilità. Una clausola simile richiederebbe un accordo tra le parti precedente all’assunzione dell’obbligo e non può essere sostituita da una dichiarazione unilaterale inserita dal patronato dopo aver svolto la prestazione. L’avvertenza, dunque, non vincola il cliente e non libera il patronato dalle conseguenze di un conteggio inesatto.

La Corte ha inoltre precisato che, una volta dimostrati l’esistenza del rapporto e l’inesattezza della prestazione, spetta al patronato provare di non essere responsabile dell’inadempimento, secondo l’articolo 1218 del Codice civile. Questa prova non può essere fornita richiamando soltanto un avviso predisposto unilateralmente.

È stata respinta anche l’idea che il lavoratore fosse obbligato a verificare sempre l’informazione ricevuta rivolgendosi a un altro esperto. Un conteggio sbagliato non può essere sanato dalla precisazione che non si tratta di una certificazione: diversamente, osserva la Cassazione, qualsiasi professionista potrebbe sottrarsi alle conseguenze di una prestazione inesatta o incompleta con una dichiarazione aggiunta a posteriori.

Il nuovo giudizio dovrà applicare questi principi e stabilire le conseguenze economiche della vicenda, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.