Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo, modifica i criteri con cui vengono individuate le società assimilate alle holding industriali. L’intervento riguarda l’articolo 162-bis del TUIR e introduce una soglia quantitativa per stabilire quando le attività finanziarie non rivolte al pubblico siano prevalenti rispetto all’attività complessiva dell’impresa.
La novità incide anche sulla determinazione della base imponibile IRAP. Per le società commerciali ordinarie, infatti, i componenti finanziari sono generalmente esclusi dal calcolo secondo l’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Per le società di partecipazione non finanziaria e per i soggetti assimilati, invece, l’articolo 6, comma 9, dello stesso provvedimento comprende nella base imponibile anche interessi, utili, perdite e altri proventi o oneri finanziari.
Il nuovo criterio per la prevalenza
Prima della modifica, la norma richiamava le attività finanziarie non rivolte al pubblico individuate dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53, senza richiedere che fossero svolte in via esclusiva o prevalente. Anche un’impresa industriale o commerciale che concedesse finanziamenti infragruppo, rilasciasse garanzie o gestisse operazioni di cash pooling in modo marginale avrebbe quindi potuto essere ricondotta alla disciplina dei soggetti assimilati.
Il decreto inserisce ora l’inciso in via esclusiva o prevalente nel comma 1, lettera c), numero 2), dell’articolo 162-bis. Inoltre, con il nuovo comma 3-bis, stabilisce che la prevalenza sussiste quando, sulla base dell’ultimo bilancio approvato, i ricavi e gli altri proventi derivanti dalle attività finanziarie indicate dal decreto ministeriale superano il 50% dei ricavi e degli altri proventi complessivi.
Il parametro è quindi reddituale e non patrimoniale. Per i soggetti assimilati viene introdotto il cosiddetto income test, mentre per le holding industriali in senso stretto resta in vigore l’asset test, basato sulla verifica del peso delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali rispetto all’attivo complessivo. Entrambi i requisiti devono essere verificati con cadenza annuale, utilizzando i dati dell’ultimo esercizio chiuso.
Decorrenza e conseguenze operative
Al denominatore del rapporto dovrebbero rientrare i ricavi e gli altri proventi complessivi risultanti dal conto economico civilistico. Il numeratore comprende invece i proventi prodotti dalle specifiche attività finanziarie non rivolte al pubblico, come finanziamenti infragruppo, prestiti ai dipendenti, acquisto di crediti verso società del gruppo, garanzie infragruppo e cash pooling. La precisa delimitazione delle voci di bilancio resta, tuttavia, suscettibile di ulteriori chiarimenti interpretativi.
Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, la prima applicazione riguarderà il bilancio 2026. La qualificazione potrà cambiare da un anno all’altro in base alla composizione dei ricavi.
La modifica interessa in particolare i gruppi societari che gestiscono centralmente la tesoreria o i flussi finanziari delle controllate. Una società manifatturiera che svolga attività di cash pooling in misura marginale rispetto al fatturato industriale, secondo il nuovo criterio, non dovrebbe essere qualificata come soggetto assimilato se i relativi proventi non superano la soglia prevista. La verifica dovrà essere ripetuta ogni anno, attraverso la mappatura delle attività e il confronto con i componenti positivi del conto economico.
La disposizione è coordinata con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, destinato a sostituire il d.P.R. n. 917 del 1986 dal 1° gennaio 2027. L’intervento si inserisce nella revisione della disciplina della derivazione del reddito imponibile dall’utile d’esercizio e recepisce in parte l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 472 del 2022.