Novità tributarie

Modello OCSE 2025, cosa cambia per imprese e trattati fiscali

La versione integrale aggiorna criteri su lavoro remoto, stabile organizzazione e scambio dati, senza effetti automatici sugli accordi vigenti.

Modello OCSE 2025, cosa cambia per imprese e trattati fiscali

L’OCSE ha pubblicato il 30 settembre 2026 la versione completa del Model Tax Convention on Income and on Capital 2025, il principale riferimento internazionale per la stipula, l’applicazione e l’interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il testo consolidato recepisce le modifiche approvate dal Consiglio dell’organizzazione il 18 novembre 2025 e arriva a quasi nove anni dall’edizione precedente, pubblicata il 21 novembre 2017.

L’undicesima edizione integrale supera le 2.500 pagine e comprende gli articoli del Modello, i Commentari, le posizioni dei Paesi non membri, le riserve e le osservazioni degli Stati, oltre alla documentazione storica. Il documento non è una convenzione internazionale direttamente applicabile ai contribuenti e la sua pubblicazione non modifica automaticamente gli accordi già stipulati dall’Italia.

Quando rilevano le modifiche

Per valutare gli effetti dell’aggiornamento occorre distinguere tra il momento dell’approvazione, quello della pubblicazione dell’Update 2025 e la successiva diffusione della versione completa. Le nuove disposizioni che devono essere inserite nel testo di una convenzione, come la clausola alternativa sulle risorse naturali, richiedono infatti una decisione degli Stati e il loro recepimento nell’accordo bilaterale.

Diverso è il ruolo del Commentario OCSE, che costituisce un importante riferimento interpretativo. La sua rilevanza deve essere valutata in relazione al testo del trattato applicabile, alla data di conclusione della convenzione e ai principi utilizzati per interpretarla. Il Modello serve a fornire criteri comuni per ripartire tra Stato della fonte e Stato di residenza il potere di tassare redditi con elementi di internazionalità.

Smart working oltre confine e stabile organizzazione

La novità di maggiore interesse operativo riguarda l’articolo 5, dedicato alla stabile organizzazione. Il nuovo Commentario esamina il caso del dipendente che lavora da un’abitazione o da un altro luogo situato in uno Stato diverso da quello dell’impresa. Il semplice svolgimento dell’attività da casa all’estero non determina però automaticamente una stabile organizzazione.

La verifica parte dal fattore temporale. Se il dipendente lavora dall’abitazione estera per meno del 50% del tempo complessivo, calcolato su dodici mesi, la casa non viene in generale considerata un luogo d’affari dell’impresa, salvo circostanze particolari. Quando la soglia raggiunge almeno il 50%, occorre esaminare anche il fattore funzionale: bisogna capire perché il lavoratore operi proprio da quel luogo e quale collegamento esista tra la sua presenza e l’attività aziendale.

Il superamento del 50% non comporta quindi, da solo, la nascita di una stabile organizzazione. Assume rilievo l’eventuale ragione commerciale della presenza del dipendente nello Stato estero. Il Commentario considera, per esempio, il caso di una persona che lavori per l’80% del tempo dalla propria abitazione oltre confine e incontri regolarmente i clienti dell’impresa in quel Paese: in presenza degli altri requisiti, il domicilio può configurare un luogo d’affari.

Per le aziende con attività o dipendenti in più Stati diventa opportuno monitorare i giorni di lavoro, il luogo in cui viene svolta l’attività, i rapporti con la clientela e le ragioni aziendali della presenza all’estero. Anche un’attività da casa per oltre il 50% del tempo può non produrre effetti se manca una reale motivazione commerciale per l’impresa.

L’aggiornamento interviene inoltre sull’articolo 9, chiarendo il coordinamento tra le convenzioni e le norme nazionali sulla deducibilità degli interessi, con riferimento anche ai finanziamenti infragruppo e ai lavori OCSE sulle transazioni finanziarie. Sono state apportate modifiche di coordinamento ai Commentari degli articoli 7 e 24.

Novità riguardano anche l’articolo 25, sulle procedure amichevoli, con indicazioni sul rapporto tra convenzioni fiscali e GATS e riferimenti ad Amount B, il progetto OCSE per semplificare le regole di transfer pricing applicabili a determinate attività di distribuzione e marketing. Il Commentario all’articolo 26 amplia infine i chiarimenti sullo scambio internazionale di informazioni, compreso l’uso dei dati per questioni fiscali relative a soggetti diversi da quelli cui erano originariamente riferiti e il diritto del contribuente di accedere alle informazioni scambiate.