La gestione internazionale della proprietà intellettuale entra nella fase applicativa. Dopo l’analisi delle strutture societarie e fiscali per proteggere marchi e brevetti oltreconfine, l’attenzione si concentra sui settori in cui gli asset immateriali si combinano con beni fisici o con competenze specialistiche. Tra i profili da considerare rientrano anche la possibile stabile organizzazione ai fini IVA e la tutela del patrimonio in caso di successione o vicende personali del titolare.
Dalla nautica ai beni da collezione
Nella nautica da diporto, il design di uno scafo e i software proprietari per la domotica di bordo possono rappresentare una parte rilevante del valore del cantiere. La registrazione del design industriale attraverso l’Accordo dell’Aia, gestito dal WIPO, consente di chiedere la protezione in oltre 90 Paesi con un’unica procedura e di strutturare accordi di licenza con cantieri terzisti.
Nel mercato dell’arte e dei beni da collezione, un ruolo specifico è svolto dai Freeport di Ginevra, Singapore e Lussemburgo. Le zone franche doganali permettono di custodire opere d’arte, auto d’epoca e metalli preziosi in strutture di sicurezza, con sospensione dell’IVA e dei dazi. La vendita all’interno del Freeport può avvenire attraverso titoli rappresentativi o contratti di deposito, rinviando l’esigibilità dell’imposta all’uscita fisica del bene. La Svizzera ha tuttavia introdotto dal 2015 regole più severe sull’identificazione dei proprietari.
Creator Economy, sanità e stabile organizzazione
Nella Creator Economy, il brand personale e i cataloghi di contenuti sono spesso detenuti da società operative esposte a contenziosi e a una significativa imposizione IRPEF o IRES. La separazione tra la società che gestisce l’attività quotidiana e una IP Holding, titolare del marchio e licenziante, può contribuire a distinguere i rischi operativi dalla proprietà degli intangibili. Per la registrazione internazionale del marchio può essere utilizzato il Protocollo di Madrid.
Nel Luxury Healthcare, il valore può risiedere nei protocolli anti-aging, negli algoritmi predittivi e nel know-how medico, oltre che nelle attrezzature. Se gli asset sono mantenuti in Italia, il nuovo Patent Box previsto dall’articolo 6 del D.L. 146/2021 consente una super-deduzione del 110% dei costi qualificati di ricerca e sviluppo relativi a software protetti da copyright, brevetti e disegni. Il beneficio è autoliquidato in dichiarazione e può cumularsi con il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, evitando però la doppia agevolazione sulle stesse spese. Un’alternativa è rappresentata da joint venture internazionali basate sulla licenza di protocolli medici a strutture estere.
La stabile organizzazione ai fini IVA va valutata separatamente da quella rilevante per le imposte sui redditi. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la sola appartenenza allo stesso gruppo o un contratto di esclusiva non bastano a qualificare una controllata come stabile organizzazione della controllante. Sono necessari mezzi umani e tecnici effettivamente disponibili come propri, che non possono essere utilizzati contemporaneamente per fornire e ricevere gli stessi servizi. Se la branch partecipa alle operazioni attive della casa madre in Italia, può assumere il ruolo di soggetto passivo stabilito, con obblighi di fatturazione, registrazione e versamento.
Infine, la titolarità diretta di un marchio o di un brevetto espone l’asset ai creditori personali e ai rischi di frammentazione in caso di divorzio o successione. L’utilizzo di trust e fondazioni può assicurare la segregazione patrimoniale e disciplinare la destinazione dei flussi di royalties. Le regole su beneficiari effettivi, CRS e registrazione dei trust hanno però ridotto gli spazi per l’anonimato assoluto: la strutturazione deve quindi essere trasparente e conforme alla normativa applicabile.