Fisco

IVA omessa, nuove regole per il calcolo dell’imposta

Entrate: 60 giorni per chiarimenti o pagamento, ma resta incerta la data di avvio

IVA omessa, nuove regole per il calcolo dell’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione annuale omessa. Le regole sono contenute nel provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026, che attua l’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla legge n. 199/2025.

La nuova procedura consente all’Amministrazione finanziaria di determinare l’imposta dovuta anche attraverso sistemi automatizzati, utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati fiscali. Tra gli elementi considerati rientrano le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, cioè le LIPE, e i versamenti già effettuati dal contribuente.

La disciplina considera omessa anche una dichiarazione presentata senza i dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando queste informazioni sono necessarie per calcolare il volume d’affari e l’imposta. Il contribuente o l’intermediario delegato può consultare i dati di fatture, corrispettivi e LIPE nel portale Fatture e Corrispettivi, mentre i versamenti sono disponibili nel Cassetto fiscale.

Come viene ricostruita l’imposta

Per determinare l’importo, l’Agenzia parte dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE riferite al periodo controllato. Da questa somma vengono sottratti l’IVA a credito delle fatture ricevute, quella indicata nelle LIPE presentate e i versamenti già eseguiti per lo stesso periodo.

Il provvedimento stabilisce però che non viene considerato il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente. La liquidazione effettuata con questi dati non impedisce all’Amministrazione di svolgere ulteriori attività di accertamento.

Quando emerge un importo da versare, l’Agenzia trasmette al contribuente una comunicazione con le risultanze del controllo. L’invio avviene tramite PEC, all’indirizzo presente nell’INI-PEC oppure al domicilio digitale speciale eventualmente indicato. Se la consegna non va a buon fine, viene utilizzata una raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione e il prospetto analitico dei dati utilizzati sono inoltre messi a disposizione nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.

Chiarimenti, sanzioni e termini

Dal ricevimento della comunicazione il contribuente ha 60 giorni per segnalare dati o elementi non considerati, fornire chiarimenti oppure pagare quanto richiesto. Se, dopo le osservazioni, l’Agenzia modifica l’importo, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione definitiva.

Alla maggiore imposta si aggiungono una sanzione pari al 120% dell’IVA dovuta e interessi del 4% annuo. In caso di pagamento entro i 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi sono applicati nella misura del 3,5%. Il versamento deve essere effettuato con modello F24, senza compensazione; inoltre, secondo le motivazioni del provvedimento, non è prevista la rateazione.

Se il pagamento non avviene nei termini, imposta, sanzioni e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo. In questa fase viene meno la riduzione della sanzione e non è ammessa la compensazione. La liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Il provvedimento definisce quindi le modalità operative della procedura, ma non indica espressamente da quale momento l’Agenzia inizierà ad applicarla. La data di effettivo avvio della novità resta pertanto non esplicitata.