Con il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per determinare l’IVA dovuta quando manca la dichiarazione annuale. Le disposizioni attuano l’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla legge n. 199/2025, e consentono all’Amministrazione finanziaria di procedere anche attraverso procedure automatizzate.
La disciplina considera omessa non soltanto la dichiarazione non presentata, ma anche quella trasmessa senza i dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando tali informazioni sono necessarie per ricostruire il volume d’affari e calcolare l’imposta. Per la liquidazione, gli uffici potranno utilizzare le informazioni già presenti nelle banche dati fiscali.
I dati utilizzati per la liquidazione
Il calcolo parte dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE riferite al periodo d’imposta controllato. Da tale importo vengono sottratti l’IVA a credito indicata nelle fatture elettroniche ricevute, quella risultante dalle LIPE presentate e i versamenti già effettuati dal contribuente.
Non viene invece considerato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente rispetto a quello sottoposto a controllo. I dati di fatture, corrispettivi e liquidazioni periodiche possono essere consultati dal contribuente o dall’intermediario delegato nel portale Fatture e Corrispettivi, mentre le informazioni sui pagamenti sono disponibili nel Cassetto fiscale.
Sanzioni, pagamento e comunicazioni
Alla maggiore IVA risultante dalla liquidazione si aggiungono interessi del 4% annuo e una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta. Dopo aver ricevuto la comunicazione, il contribuente dispone di 60 giorni per segnalare dati o elementi non considerati correttamente, fornire chiarimenti oppure pagare quanto richiesto.
In caso di pagamento entro il termine, la sanzione viene ridotta a un terzo e gli interessi sono applicati nella misura del 3,5%. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, senza possibilità di compensazione. Il provvedimento esclude inoltre la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462/1997.
Se, dopo i chiarimenti, l’Agenzia modifica le somme dovute, il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione definitiva. In caso di mancato pagamento, imposta, sanzioni e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo, con perdita della riduzione prevista per il versamento tempestivo. Anche per le somme iscritte a ruolo non è ammessa la compensazione.
La comunicazione delle risultanze del controllo viene inviata tramite PEC all’indirizzo presente nell’INI-PEC oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto. Se il recapito non va a buon fine, l’Agenzia ricorre alla raccomandata con avviso di ricevimento. Il prospetto analitico dei dati utilizzati sarà inoltre disponibile nella sezione L’Agenzia scrive del Cassetto fiscale.
Secondo le motivazioni del provvedimento, la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudicare ulteriori attività di accertamento. Le nuove regole sono state definite con il provvedimento del 28 agosto, ma il testo non indica espressamente da quale momento la procedura sarà operativa.