Misure fiscali

IRAP, stangata per le imprese energetiche dal 2027

Il disegno prevede maggiorazioni fino al 2029 e vieta di riversare l'onere sulla clientela.

IRAP, stangata per le imprese energetiche dal 2027

Il DDL di Bilancio 2027 introduce un aumento dell’IRAP per le imprese del comparto energetico. La misura, contenuta nell’articolo 21, prevede una maggiorazione dell’aliquota di 5 punti percentuali nel 2027 e di 3 punti percentuali nel 2028 e nel 2029, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

La disposizione stabilisce inoltre che il maggiore carico fiscale non possa essere trasferito alla clientela, né direttamente né indirettamente. Sono quindi vietati gli aumenti di prezzi, tariffe e corrispettivi relativi ai beni e ai servizi forniti, compresi eventuali incrementi applicati attraverso commissioni e altri oneri.

Aliquote e imprese interessate

Nel dettaglio, l’incremento riguarda l’aliquota IRAP prevista dall’articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 446/1997. Per le attività con esercizio coincidente con l’anno solare, il calendario è il seguente: +5 punti nel 2027, +3 punti nel 2028 e +3 punti nel 2029.

La maggiorazione si applica ai soggetti che esercitano in via prevalente le attività economiche individuate dai codici ATECO riportati nella tabella dell’allegato 2 al disegno di legge. L’individuazione delle aziende coinvolte dipende quindi dall’attività prevalente svolta e dal codice ATECO indicato nell’allegato.

Il provvedimento disciplina anche il coordinamento con il Decreto Energia 2026, che aveva previsto un aumento dell’aliquota IRAP di 2 punti percentuali per le imprese energetiche nei periodi d’imposta 2026 e 2027. Per il 2027, la precedente maggiorazione non si applica ai soggetti destinatari del nuovo incremento: la maggiorazione di 5 punti sostituisce quindi quella di 2 punti.

Le regole per gli acconti

L’articolo 21 fissa infine criteri specifici per la determinazione degli acconti. Per quelli dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, deve essere assunta come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la maggiorazione prevista dalla lettera a) del comma 1.

Per gli acconti relativi al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027, invece, si considera l’imposta del periodo precedente calcolata applicando la maggiorazione prevista dalla lettera b) del comma 1. Le regole mirano a coordinare il versamento degli acconti con l’entrata progressiva in vigore dei nuovi livelli di imposizione.