Con la sentenza n. 153, depositata il 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha ridefinito i criteri per l’applicazione dell’IRAP alle associazioni professionali e agli studi associati. La Consulta ha escluso che la soggettività passiva derivi automaticamente dall’equiparazione delle associazioni alle società semplici: occorre verificare se l’attività professionale sia realmente svolta in forma comune.
La pronuncia riguarda il rapporto tra l’esclusione dall’imposta prevista dal 2022 per le persone fisiche che esercitano arti e professioni e la disciplina delle forme associative. In precedenza, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 2022, aveva sostenuto che le associazioni professionali restassero soggette all’IRAP. Un orientamento fondato anche sulle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del 2016, secondo cui per tali organismi l’attività esercitata costituiva in ogni caso presupposto d’imposta.
La questione sollevata per un’associazione tra notai
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, con un’ordinanza del 17 novembre 2025. Il procedimento riguardava un’associazione tra notai che aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per il 2022. Secondo il giudice rimettente, l’equiparazione automatica produceva una disparità di trattamento tra l’attività notarile svolta individualmente e quella esercitata all’interno di un’associazione, oltre a disincentivare le aggregazioni professionali.
Nel giudizio è intervenuto come amicus curiae il Consiglio Nazionale del Notariato, sostenendo la fondatezza della questione. L’organismo ha sottolineato che la normativa consente ai notai di associarsi per condividere e ripartire i proventi, senza trasformare l’esercizio della funzione pubblica in un’attività svolta congiuntamente dall’associazione.
Conta la spersonalizzazione dell’attività
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate attraverso una sentenza interpretativa di rigetto. Secondo la lettura indicata nella motivazione, l’espressione esercizio della professione in forma associata richiama un requisito sostanziale, non soltanto la forma giuridica dell’organismo. L’attività deve quindi essere svolta con un livello di integrazione tale da renderla riferibile direttamente al soggetto collettivo e non ai singoli professionisti.
Il criterio decisivo è quello della spersonalizzazione dell’attività professionale. La sola condivisione di locali, personale ausiliario, attrezzature o costi non basta, di per sé, a determinare l’assoggettamento all’imposta. Se i singoli professionisti conservano la titolarità dei mandati, la responsabilità verso i clienti e il controllo delle prestazioni, l’associazione può non costituire un autonomo soggetto passivo IRAP.
La sentenza considera anche le situazioni miste, nelle quali convivono prestazioni rese individualmente e attività effettivamente gestite in comune. In questi casi, il reddito derivante esclusivamente dal lavoro personale del professionista può restare fuori dall’imposta, purché sia separato e adeguatamente documentato rispetto a quello prodotto dall’organizzazione comune.
Un altro passaggio rilevante riguarda l’onere della prova. La Consulta ha stabilito che spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’effettivo esercizio associato dell’attività, mentre non è il contribuente a dover provare in via preliminare l’assenza di tale requisito. L’impostazione potrà incidere sui contenziosi pendenti e su quelli futuri, pur restando necessario valutare le concrete modalità operative di ciascuno studio.
Per gli studi associati, la documentazione resta comunque centrale. Mandati conferiti ai singoli professionisti, fatturazione separata, atti e comunicazioni firmati individualmente e contabilità distinta possono contribuire a dimostrare l’autonomia delle prestazioni. Gli studi che hanno versato l’IRAP dal 2022 possono inoltre valutare eventuali istanze di rimborso, tenendo conto dei termini previsti dalla normativa e delle diverse interpretazioni sulla loro decorrenza.
La Corte non ha fissato parametri rigidi per distinguere l’attività individuale da quella associata. Il confine dovrà essere ricostruito caso per caso dai giudici di merito. Per questo, pur rafforzando la posizione dei professionisti che operano autonomamente, la pronuncia lascia aperti possibili margini di contenzioso e rende decisiva la prova dell’organizzazione effettivamente adottata.