Decisione fiscale

Intrastat, sanzioni separate per ogni elenco: la Cassazione

Pronuncia favorevole all’Erario dopo contestazioni sui modelli Intra 2 relativi alle annualità 2008-2010

Intrastat, sanzioni separate per ogni elenco: la Cassazione

Le sanzioni per la presentazione omessa o irregolare degli elenchi Intrastat devono essere applicate per ciascun elenco. In presenza di più violazioni, quindi, non è possibile rideterminarne l’importo applicando il meccanismo del cumulo giuridico. È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15524/2026, relativa a irregolarità nei modelli Intra 2 per gli anni d’imposta dal 2008 al 2010.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo decisivo il tenore letterale dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 471/1997. La disposizione prevede infatti una sanzione “per ciascuno” degli elenchi interessati dalla violazione. Di conseguenza, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia è stata cassata con rinvio.

La verifica e il contenzioso sulle dichiarazioni

La vicenda è nata da una verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti di una società. I controlli avevano evidenziato irregolarità negli acquisti intracomunitari, con particolare riferimento all’indicazione di alcuni dati relativi ai costi di trasporto addebitati in fattura.

La società aveva effettuato le variazioni ai fini fiscali, ma non aveva apportato le corrispondenti rettifiche agli elenchi Intra. L’Amministrazione finanziaria aveva quindi irrogato le sanzioni per le annualità 2008, 2009 e 2010. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto le ragioni della contribuente.

L’Agenzia aveva poi impugnato la decisione limitatamente alle sanzioni relative all’omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto l’applicabilità delle sanzioni, ma ne aveva rideterminato l’importo attraverso il cumulo giuridico. È proprio su questo aspetto che si è concentrato il giudizio di legittimità.

Il criterio indicato dalla Suprema Corte

Nel ricorso, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che per le violazioni riguardanti gli elenchi Intrastat non fosse applicabile il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 472/1997. Secondo l’Amministrazione, la disciplina specifica impone di considerare autonomamente ogni elenco omesso o compilato in modo incompleto, inesatto o irregolare.

La Cassazione ha condiviso questa interpretazione. Per i giudici, l’espressione “per ciascuno di essi”, contenuta nell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 471/1997, stabilisce che la sanzione debba essere riferita individualmente agli elenchi coinvolti.

Nel caso esaminato non risultavano inoltre applicabili né la riduzione prevista per la presentazione entro trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio, né la possibilità di evitare la sanzione attraverso l’integrazione o la correzione dei dati mancanti o inesatti, alle condizioni stabilite dalla norma. Per la Corte era dunque corretto il calcolo dell’Ufficio secondo il cumulo materiale, senza la riduzione derivante dal cumulo giuridico.

La decisione regionale è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per riesaminare l’appello dell’Amministrazione e liquidare le spese del giudizio di legittimità.

L’ordinanza richiama infine la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali. Sono sostanziali quelle che incidono sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento; sono formali quelle che, pur senza incidere direttamente su questi elementi, possono ostacolare i controlli fiscali. Soltanto le violazioni meramente formali, prive di effetti sia sulla determinazione del tributo sia sull’attività di controllo, non sono punibili. Nel procedimento, tuttavia, la natura formale e sanzionabile delle irregolarità non era più in discussione: il tema rimasto da definire riguardava esclusivamente le modalità di calcolo delle sanzioni.