La ritenuta del 26% applicata sugli interessi pagati da una Srl a una persona fisica che ha concesso un finanziamento non ha natura definitiva. Il prelievo opera infatti a titolo di acconto e non esaurisce gli obblighi dichiarativi del soggetto che incassa le somme.
Il chiarimento è emerso nel corso di Telefisco 2026, in risposta ai quesiti posti dai contribuenti. La regola riguarda anche il caso in cui chi presta il denaro non sia socio della società e agisca esclusivamente a titolo privato.
Come deve comportarsi chi riceve gli interessi
La Srl che corrisponde gli interessi deve applicare la ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5, del Dpr 600/1973. La società effettua quindi il prelievo e lo versa secondo le regole fiscali previste, ma la somma trattenuta non rappresenta un’imposta definitiva per il percettore.
La persona fisica che riceve gli interessi deve infatti indicare il relativo provento nella propria dichiarazione dei redditi. L’importo va riportato nel modello Redditi Persone fisiche, precisamente nel quadro RL, rigo RL2. L’adempimento resta necessario anche se la società ha già applicato e versato la ritenuta del 26%.
In altri termini, il prelievo effettuato dalla Srl costituisce un acconto sull’imposizione dovuta dal percettore. La dichiarazione consente di includere il reddito tra quelli da sottoporre al calcolo complessivo previsto per la persona fisica.
Il caso degli interessi presunti
L’obbligo di applicare la ritenuta può sussistere non soltanto quando gli interessi siano effettivamente corrisposti in base agli accordi tra le parti. Il prelievo può riguardare anche gli interessi la cui corresponsione sia presunta dalla legge, come chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 15869/2009.
Nel caso del finanziamento concesso da un privato a una Srl, il quadro è quindi definito: la società applica il 26% sugli interessi, la ritenuta ha natura di acconto e il soggetto che incassa deve dichiarare il provento nel quadro RL2 del modello Redditi PF.
La ritenuta non è invece dovuta quando il soggetto che percepisce gli interessi agisce nell’ambito di un’attività d’impresa. L’eccezione non si applica alla fattispecie esaminata, che riguarda una persona fisica non socia operante a titolo privato.