Con il messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, l’INPS ha illustrato le modalità di applicazione della somma non imponibile e dell’ulteriore detrazione previste per l’anno in corso. Le agevolazioni riguardano, per quanto attiene alle istruzioni dell’Istituto, i titolari di prestazioni di accompagnamento o anticipo pensionistico, tra cui APE sociale, isopensione, assegni straordinari dei comparti bancario e assicurativo e indennità riconosciute nell’ambito dei contratti di espansione.
Le misure, introdotte dalla legge di Bilancio 2025, sono destinate ai percettori di redditi di lavoro dipendente e si estendono alle prestazioni che hanno natura sostitutiva di questo reddito, quando sono soggette a tassazione ordinaria. Le istruzioni riguardano l’erogazione diretta da parte dell’INPS, in qualità di sostituto d’imposta. Per i lavoratori dipendenti ordinari, invece, il riconoscimento avviene tramite il datore di lavoro, con il successivo conguaglio.
Le soglie e gli importi previsti
Per i redditi complessivi fino a 20.000 euro spetta una somma non imponibile, calcolata sul reddito da lavoro dipendente. La percentuale è del 7,1% fino a 8.500 euro, del 5,3% tra 8.501 e 15.000 euro e del 4,8% oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro.
Per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro è prevista invece un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda. L’importo arriva a 1.000 euro fino a 32.000 euro di reddito complessivo e diminuisce progressivamente tra 32.001 e 40.000 euro, fino ad azzerarsi. Oltre questa soglia non spetta alcun beneficio. Le pensioni ordinarie, comprese quelle integrative e complementari, restano escluse dalle agevolazioni.
Il riconoscimento avviene automaticamente, senza la necessità di presentare una domanda. L’INPS verifica ogni mese la spettanza sulla base delle informazioni reddituali disponibili e procede al conguaglio di fine anno. Se emergono somme non dovute, queste vengono recuperate; quando il recupero supera 60 euro, la trattenuta è effettuata in dieci rate di pari importo.
Decorrenza, arretrati e controlli
L’erogazione dei benefici comincia dalla mensilità di ottobre 2026. Nella stessa mensilità saranno riconosciuti anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio per la sola somma non imponibile. Per l’ulteriore detrazione, invece, il conguaglio sarà effettuato alla fine dell’anno.
Il superamento delle soglie può determinare il passaggio da un beneficio all’altro. In questi casi l’INPS applica una compensazione tra gli importi a credito e quelli eventualmente da recuperare. Se il reddito complessivo supera 40.000 euro, viene recuperata l’intera ulteriore detrazione eventualmente già erogata, con rateizzazione in dieci tranche se l’importo è superiore a 60 euro.
Il calcolo considera il reddito complessivo. Chi percepisce, per esempio, una prestazione sostitutiva e una pensione deve quindi sommare i due importi per determinare la soglia applicabile, anche se la pensione, considerata singolarmente, non dà diritto alle agevolazioni. L’INPS sta inoltre predisponendo una procedura per consentire la rinuncia volontaria ai benefici, nel caso in cui il contribuente intenda evitare l’applicazione di aliquote più elevate. Le modalità operative saranno comunicate con un successivo messaggio.