Il Comune non può notificare a ciascun coerede un avviso di accertamento contenente l’intero debito IMU maturato dal contribuente deceduto, rinviando alla fase della riscossione la suddivisione tra gli eredi. La responsabilità individuale deve essere indicata già nell’atto impositivo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 2686 del 4 maggio 2026, respingendo l’appello di Roma Capitale.
La controversia riguardava un avviso relativo all’IMU 2018, notificato a un contribuente nella sua qualità di erede della madre. Il destinatario aveva contestato la quantificazione dell’imposta, rilevando che la defunta non possedeva l’intero immobile indicato nell’accertamento, ma una quota di 12/18, pari a due terzi. Inoltre, non era l’unico successore: una parte delle quote spettava agli altri coeredi, mentre il ricorrente possedeva anche una distinta quota immobiliare a titolo personale.
I giudici di primo grado avevano quindi ordinato al Comune di emettere un nuovo avviso, ricalcolando l’imposta sulla base della percentuale effettivamente posseduta dalla defunta, la parte imputabile al singolo erede e i relativi interessi. L’eventuale tributo dovuto dal contribuente per una quota posseduta in proprio avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico accertamento intestato alla persona, senza confonderlo con il debito ereditario.
La responsabilità non è solidale
La Corte ha richiamato gli articoli 752 e 1295 del Codice civile, secondo cui i debiti ereditari si dividono tra i successori in proporzione alle rispettive quote. Per alcuni tributi esiste una deroga: l’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973 prevede infatti la responsabilità solidale degli eredi per determinate obbligazioni relative alle imposte sui redditi sorte prima della morte del contribuente. Questa regola, però, non si applica automaticamente ai tributi locali.
Per l’IMU non esiste una norma speciale che introduca la solidarietà tra coeredi. Ciascuno risponde dunque soltanto della propria parte. La sentenza richiama anche l’ordinanza della Cassazione n. 11097 del 28 aprile 2025, secondo cui la disciplina dell’articolo 65 ha carattere speciale e non può essere estesa per analogia alle imposte locali.
Secondo i giudici, il principio pro quota non è soltanto un limite alla riscossione, ma incide sull’individuazione del debitore e sulla quantificazione della pretesa. L’avviso deve consentire al destinatario di capire per quale obbligazione è chiamato a rispondere, a quale titolo, quale quota ereditaria è stata considerata e quale importo deve effettivamente pagare. Non è quindi legittimo indicare l’intero debito del defunto e promettere una successiva limitazione della richiesta.
Calcolo individuale e sanzioni
Il principio di chiarezza degli atti tributari, previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, impedisce di attribuire formalmente al singolo erede una somma superiore a quella dovuta. L’interessato non può essere costretto a ricostruire da solo l’importo corretto o a fare affidamento su una futura autolimitazione dell’ente. Neppure la possibilità di rivalersi sugli altri coeredi giustifica la richiesta dell’intero debito.
Prima di notificare gli avvisi, il Comune deve quindi individuare gli eredi che hanno accettato la successione, verificare la quota immobiliare posseduta dal defunto e le quote spettanti ai singoli successori, quindi calcolare separatamente gli importi. Ogni atto dovrà indicare esclusivamente la somma posta a carico del destinatario.
Resta distinta la disciplina delle sanzioni. In base all’articolo 8 del D.Lgs. n. 472/1997, l’obbligo di pagare le sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi. Negli avvisi emessi dopo la morte del contribuente devono perciò essere eliminate le sanzioni relative alle violazioni commesse dal defunto, mentre restano possibili quelle riferite a comportamenti direttamente imputabili agli eredi dopo l’apertura della successione. La Corte ha confermato l’obbligo di emettere un nuovo avviso con il corretto calcolo dell’imposta.