Il Tax control framework opzionale può rappresentare uno strumento di gestione del rischio tributario anche per fondazioni, ETS e altri enti non commerciali che svolgono attività economiche. La possibilità è prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 128/2015 e riguarda i contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali necessari per accedere all’adempimento collaborativo. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 agosto 2026 ha contribuito a definire il quadro applicativo dell’istituto.
Il TCF consiste in un sistema organizzato di procedure, responsabilità e controlli destinato a identificare, valutare e monitorare i rischi fiscali. La sua diffusione si inserisce nella riforma dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria, orientata a favorire la prevenzione delle controversie e il confronto anticipato. Per gli enti iscritti al RUNTS, il tema assume rilievo anche alla luce dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del Titolo X del Codice del Terzo settore.
Come funziona il modello
La disciplina individua quattro elementi essenziali: una strategia fiscale approvata dagli organi di vertice; un ambiente di controllo con ruoli e responsabilità definiti; una mappatura dei processi e dei rischi, distinti tra profili interpretativi e adempimenti; un sistema periodico di verifica dell’efficacia dei presidi. La responsabilità operativa può essere affidata a un Tax risk officer, dotato di competenze e autonomia adeguate.
Il sistema deve inoltre essere certificato da un professionista indipendente iscritto all’albo dei dottori commercialisti o degli avvocati. La certificazione non garantisce l’assenza di rischi, ma verifica che l’organizzazione abbia adottato processi idonei a gestire in modo consapevole le criticità fiscali. Il termine per la prima attestazione di efficacia operativa è stato prorogato al 31 dicembre 2026.
La circolare ha chiarito anche il rapporto tra controlli fiscali e contabili. Quando l’ente dispone di sistemi conformi alla legge 262/2005 o al Sarbanes-Oxley Act, il responsabile del rischio può utilizzare i risultati dei test già svolti in ambito contabile, evitando duplicazioni. In assenza di strutture analoghe, devono comunque essere assicurati controlli proporzionati alla complessità delle attività e sufficienti a garantire l’affidabilità dei dati.
Rilevanza per gli enti non commerciali
Il regime opzionale è autonomo rispetto alla cooperative compliance e non prevede vincoli dimensionali. L’opzione consente di adottare un TCF certificato e, per i rischi comunicati attraverso un interpello ammissibile, può portare alla disapplicazione delle sanzioni amministrative se la condotta resta conforme a quanto dichiarato e non emergono comportamenti fraudolenti o simulatori. La durata è biennale, con rinnovo automatico salvo revoca.
Per gli ETS, la gestione tributaria è diventata più articolata. L’articolo 79 del Codice del Terzo settore prevede un test di non commercialità basato sul rapporto tra ricavi e costi delle attività di interesse generale. L’attività conserva la natura non commerciale quando i corrispettivi non superano i costi effettivi, con una tolleranza del 6 per cento per ciascun periodo d’imposta e per non più di tre esercizi consecutivi. Il superamento dei parametri può determinare la riqualificazione dell’attività.
All’interno dello stesso ente possono coesistere attività istituzionali, attività diverse di carattere secondario, operazioni commerciali e raccolte fondi, soggette a regole differenti. Diventano quindi centrali l’allocazione dei costi, la verifica periodica dei requisiti, la gestione degli obblighi IVA e il monitoraggio dei regimi forfettari. La perdita della qualifica di ente non commerciale comporta l’applicazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES.
Un TCF potrebbe aiutare gli enti a mappare i rischi legati alla qualificazione delle attività, alla distinzione tra sfera istituzionale e commerciale, alle agevolazioni IVA e alle cosiddette decommercializzazioni. Il percorso può partire dall’approvazione di una strategia fiscale, dalla nomina di un responsabile, dalla ricognizione dei processi e dalla definizione dei controlli, per arrivare al monitoraggio periodico e alla valutazione dell’eventuale opzione prevista dall’articolo 7-bis.
La disciplina vigente si riferisce ai contribuenti, categoria nella quale rientrano anche gli enti non commerciali per le attività produttive di reddito. Secondo l’impostazione esaminata, un intervento legislativo potrebbe però chiarire espressamente la compatibilità del regime con questi soggetti e introdurre criteri dimensionali più adatti alla loro struttura. Nel frattempo, gli enti possono adottare sistemi di governo del rischio fiscale ispirati ai principi del TCF, anche indipendentemente dall’esercizio formale dell’opzione.