Fisco

Esdebitazione incapiente: registro fisso per il decreto

Agenzia tributaria: aliquota proporzionale esclusa nel provvedimento previsto dal Codice della crisi.

Esdebitazione incapiente: registro fisso per il decreto

Con la Risposta n. 10/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento tributario del decreto di esdebitazione previsto dall’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il provvedimento, relativo al sovraindebitato incapiente, è soggetto all’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

Il chiarimento si è reso necessario a causa di orientamenti diversi tra i Tribunali. In alcuni casi era stata sostenuta l’assenza dell’obbligo di registrazione; secondo altre interpretazioni, invece, l’imposta era dovuta, ma restava da stabilire quale misura applicare. La questione sottoposta all’Amministrazione finanziaria riguardava quindi sia l’assoggettamento al tributo sia la distinzione tra aliquota fissa e proporzionale.

Perché non si applica l’imposta proporzionale

L’Agenzia richiama l’articolo 37 del Dpr n. 131/1986, che prevede la registrazione degli atti giudiziari che definiscono, anche parzialmente, controversie civili. L’articolo 8 della Tariffa, Parte prima, allegata allo stesso decreto distingue invece tra gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, soggetti all’imposta proporzionale dell’1 per cento, e quelli che non comportano trasferimenti, condanne o accertamenti di diritti patrimoniali, per i quali è prevista l’imposta fissa.

Secondo l’interpretazione fornita nella risposta, il decreto di esdebitazione rientra nella seconda categoria. Il giudice non accerta infatti un diritto patrimoniale e non dispone il trasferimento di beni o una condanna al pagamento. Il provvedimento riconosce piuttosto al debitore una specifica condizione giuridica, dalla quale deriva l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti.

La disciplina per il sovraindebitato incapiente

L’articolo 283 del Codice della crisi riserva il beneficio alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. L’esdebitazione può essere riconosciuta una sola volta e viene concessa dal giudice con decreto, dopo la verifica della meritevolezza e dell’assenza di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

La procedura non comporta l’estinzione dei debiti, ma la loro inesigibilità nei confronti del soggetto beneficiario. Se entro tre anni dal decreto sopraggiungono nuove utilità che permettono di soddisfare i creditori, questi possono agire sulle risorse, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma.

A sostegno della propria posizione, l’Agenzia cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 17174 del 1° giugno 2026 e l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025. La giurisprudenza distingue tra lo status di soggetto esdebitato, riconosciuto dal provvedimento, e il vantaggio economico conseguente all’inesigibilità dei crediti. Proprio questa distinzione, secondo l’Amministrazione, giustifica l’applicazione dell’imposta fissa.

Il decreto emesso ai sensi dell’articolo 283 del Codice della crisi deve quindi essere registrato ai sensi dell’articolo 37 del Dpr n. 131/1986, ma senza applicare l’aliquota proporzionale prevista per gli atti di accertamento di diritti patrimoniali. Il chiarimento fornisce un criterio uniforme agli uffici giudiziari e ai professionisti che seguono le procedure di sovraindebitamento.