Un errore nel calcolo dei requisiti pensionistici può comportare una responsabilità contrattuale per il patronato. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27330, depositata il 20 ottobre 2026, accogliendo il ricorso di un lavoratore che aveva ricevuto un’informazione inesatta sulla data di accesso alla pensione.
Il conteggio sbagliato e il ritardo nell’assegno
La vicenda comincia nell’aprile 2013, quando il lavoratore si rivolge a un istituto di patronato per sapere quando avrebbe maturato i requisiti per la pensione di anzianità. Il patronato acquisisce dall’INPS l’estratto conto previdenziale e prepara un prospetto: secondo quel documento, il diritto sarebbe sorto soltanto dal 1° giugno 2017.
Nel prospetto compare anche la precisazione secondo cui il documento «non ha valore di certificazione». Fidandosi del calcolo, l’interessato non presenta la domanda. Nel giugno 2016, però, decide di verificare direttamente la propria posizione con l’INPS. L’Istituto accerta che i requisiti erano già maturati dal 1° aprile 2011. La domanda viene quindi presentata e accolta con decorrenza dal 1° luglio 2016.
L’errore ha così determinato, secondo la ricostruzione del lavoratore, un ritardo di circa tre anni nell’accesso alla pensione. Una perizia di parte ha quantificato il danno in quasi 40.000 euro, corrispondenti alle somme non percepite. Il lavoratore ha citato in giudizio il patronato e un centro di assistenza fiscale collegato, ma il Tribunale ha respinto la richiesta. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, ritenendo che l’avvertenza sul prospetto avrebbe dovuto indurlo a effettuare ulteriori verifiche.
La responsabilità del patronato
La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello e rinviato il caso alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione. Secondo i giudici, il patronato risponde sul piano contrattuale per le attività di informazione, assistenza e tutela svolte nei confronti degli assistiti, come previsto dall’articolo 7 della legge n. 152/2001.
La prestazione deve essere valutata applicando la diligenza qualificata richiesta dalla specifica attività, secondo l’articolo 1176, secondo comma, del Codice civile. La frase «non ha valore di certificazione», invece, non costituisce una clausola di esonero dalla responsabilità. Si tratta di una dichiarazione unilaterale inserita dal patronato dopo l’elaborazione del prospetto, non di un accordo preventivo tra le parti.
Una volta dimostrati l’esistenza del rapporto e l’inesattezza della prestazione, spetta al patronato provare di non avere colpa, in base all’articolo 1218 del Codice civile. Questa prova, ha precisato la Corte, non può essere sostituita dal semplice richiamo all’avvertenza inserita nel documento.
La Cassazione ha inoltre escluso che il lavoratore fosse obbligato a controllare sempre il risultato rivolgendosi a un secondo esperto. Un conteggio errato non diventa corretto perché viene accompagnato dalla precisazione che non ha valore certificativo. Il nuovo giudizio dovrà applicare questi principi e stabilire anche le conseguenze economiche della vicenda, comprese le spese dei giudizi.