Gli incentivi fiscali per docenti e ricercatori che rientrano in Italia prevedono una riduzione del 90% del reddito imponibile sui compensi derivanti dall’attività svolta nel Paese. Il regime è rivolto a chi ha maturato almeno due anni continuativi di ricerca o docenza all’estero, possiede un titolo universitario o equiparato e trasferisce la residenza fiscale in Italia per lavorare.
In via ordinaria, l’agevolazione si applica nell’anno del trasferimento e nei cinque periodi d’imposta successivi. Per chi si è trasferito dal 2020, però, la normativa consente di estendere il beneficio fino a un periodo complessivo più lungo, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. Tra questi rientra la proprietà di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia.
Il caso esaminato dall’Agenzia
Con la Risposta n. 190/2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che, dopo un’esperienza di ricerca all’estero, ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel dicembre 2020 e ha iniziato a utilizzare l’incentivo dal 2021.
Dopo il rientro, il contribuente ha ricevuto in donazione un immobile ancora allo stato grezzo. Ha quindi sostenuto lavori di finitura per renderlo abitabile e, nel giugno 2022, vi ha stabilito la propria dimora abituale. La richiesta riguardava la possibilità di ottenere l’estensione del periodo agevolato anche in presenza di un’acquisizione a titolo gratuito.
Secondo l’istante, la norma richiede soltanto di diventare proprietario di un’abitazione dopo il trasferimento in Italia, senza specificare che l’acquisto debba avvenire a pagamento. Per questa ragione, anche una donazione avrebbe dovuto consentire l’accesso alla durata più lunga, in linea con l’obiettivo di favorire la stabilizzazione nel Paese dei contribuenti rientrati dall’estero.
Necessario un acquisto a titolo oneroso
L’Agenzia ha chiarito che il parere riguarda esclusivamente l’estensione dell’agevolazione e non mette in discussione il diritto del contribuente a fruire del regime ordinario, già riconosciuto. Nel merito, ha richiamato l’interpretazione fornita per il regime dei lavoratori impatriati, disciplinato da una norma considerata sostanzialmente sovrapponibile.
Secondo la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, il requisito non è soddisfatto con l’acquisto della sola nuda proprietà o del solo usufrutto. L’intera proprietà deve essere acquisita al 100% fin dalla stipula dell’atto e a titolo oneroso. Questa condizione, spiega l’amministrazione finanziaria, presuppone un comportamento attivo del contribuente che intende stabilire in modo duraturo la propria residenza in Italia.
Applicando lo stesso criterio agli incentivi per docenti e ricercatori, l’Agenzia ha concluso che l’immobile ricevuto in donazione non consente di ottenere la proroga del periodo agevolato. Non cambiano l’esito né i lavori di finitura sostenuti dal contribuente né il successivo trasferimento della dimora abituale nell’abitazione.
L’Agenzia ha infine ricordato che l’interpello non può essere utilizzato per ottenere una semplice conferma dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime o della residenza fiscale. Si tratta infatti di verifiche di fatto, escluse dall’ambito della procedura prevista dall’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.