Fisco e imprese

Detrazione IVA, il termine si estende al secondo anno

Acquisti, importazioni e fatture: più tempo per gli adempimenti contabili

Detrazione IVA, il termine si estende al secondo anno

L’articolo 12 del decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto, modifica le regole per la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni, adeguandole alla giurisprudenza europea.

La novità principale riguarda il termine entro il quale il soggetto cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione. Non sarà più necessario attendere la dichiarazione annuale relativa allo stesso anno in cui il diritto è sorto: l’operazione potrà essere effettuata entro la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo.

Il diritto alla detrazione nasce, come in precedenza, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e deve essere esercitato alle condizioni esistenti in quella stessa fase. Resta però indispensabile la disponibilità della fattura di acquisto, che deve essere valida e presente prima dell’esercizio della detrazione. Per le importazioni, il presupposto documentale è rappresentato dal documento doganale.

Più tempo per registrare le fatture

La modifica incide anche sull’annotazione dei documenti nel registro IVA degli acquisti. La registrazione dovrà essere completata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il documento è stato ricevuto. In questo modo si amplia il periodo disponibile per gli adempimenti contabili e si riduce il rischio di perdere il diritto alla detrazione.

La regola generale prevede che la dichiarazione annuale ai fini dell’IVA venga presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. In base alla disciplina precedente, valida fino alla dichiarazione relativa al 2025, il diritto doveva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione dell’anno in cui era sorto. Una volta superata quella scadenza, l’imposta non poteva più essere detratta e diventava un costo.

Il caso delle fatture ricevute nel 2025

Per una fattura ricevuta e annotata nel registro IVA degli acquisti nel 2025, la detrazione veniva effettuata regolarmente e indicata nella dichiarazione annuale. Se invece il documento era stato ricevuto nel 2025 ma registrato nel 2026, la detrazione era subordinata all’annotazione entro il 30 aprile 2026, termine di presentazione della dichiarazione annuale.

In quest’ultima situazione era inoltre necessario distinguere la fattura ricevuta nel 2025 da quelle ricevute e annotate nel 2026. Il nuovo intervento normativo allunga quindi i tempi per la registrazione e per l’esercizio della detrazione, attenuando le conseguenze legate ai ritardi negli adempimenti documentali.