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Dal 2027 cambiano le regole per bollo, Ivafe e Tobin tax

Restano da chiarire i casi in cui rendicontazione e versamenti attraversano il passaggio normativo.

Dal 2027 cambiano le regole per bollo, Ivafe e Tobin tax

Dal 1° gennaio 2027 bollo sulle comunicazioni finanziarie, Ivafe e Tobin tax saranno disciplinati attraverso due testi unici: quello del registro e degli altri tributi indiretti e quello dei tributi erariali minori. Il passaggio riordina i riferimenti normativi, ma lascia aperti alcuni dubbi per gli adempimenti relativi a periodi che iniziano nel 2026 e si concludono nel 2027.

Il bollo sul dossier titoli riguarda le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, inclusi depositi bancari e postali, anche quando non sono soggetti all’obbligo di deposito. L’imposta si calcola sul valore di mercato complessivo oppure, quando non disponibile, sul valore nominale o di rimborso, con un’aliquota del 2 per mille. È dovuta almeno una volta l’anno o alla chiusura del rapporto e viene rapportata al periodo rendicontato se gli invii sono periodici.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un limite di 14.000 euro. I buoni postali fruttiferi sono esenti fino a un valore di rimborso complessivo di 5.000 euro e l’imposta si paga al momento del rimborso. Non sono invece soggette al bollo le comunicazioni relative a fondi pensione, prodotti pensionistici individuali paneuropei e fondi sanitari. Resta il bollo speciale del 4 per mille sulle attività emerse dagli scudi fiscali e ancora segretate, applicato al netto di quello ordinario.

Ivafe e Tobin tax: misure e obblighi

L’Ivafe è dovuta dai residenti che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti o libretti di risparmio. Per i prodotti finanziari l’aliquota è del 2 per mille e sale al 4 per mille in caso di detenzione in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Per conti correnti e libretti l’importo è fisso e corrisponde al bollo applicato in Italia. Il valore da considerare è quello di mercato a fine anno, oppure quello nominale o di rimborso; l’imposta è calcolata in base alla quota e al periodo di possesso, con la possibilità di dedurre l’eventuale imposta patrimoniale pagata all’estero.

La Tobin tax si applica ai trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota è dello 0,4 per cento e si dimezza per le operazioni su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L’imposta è dovuta da chi riceve le azioni e viene versata dall’intermediario che riceve l’ordine, entro il giorno 16 del mese successivo; in assenza di intermediari provvede direttamente il contribuente. Sono esclusi, tra gli altri, i trasferimenti per successione o donazione e alcune azioni quotate di società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro.

Sui derivati riferiti ad azioni italiane si applica un importo fisso, mentre per la negoziazione ad alta frequenza l’aliquota è dello 0,04 per cento. Sono previste esenzioni anche per le forme pensionistiche complementari e per i prodotti pensionistici paneuropei. L’IVIE, distinta dall’Ivafe, riguarda invece gli immobili detenuti all’estero e dal 2027 sarà ricompresa nel testo unico dei tributi erariali minori.

Il nodo degli adempimenti tra 2026 e 2027

Il punto più incerto riguarda i casi in cui il periodo di riferimento e il momento dell’adempimento ricadono in anni diversi. Il rendiconto del 2026 relativo al bollo può essere emesso a dicembre oppure nei primi giorni del 2027, senza che sia ancora definito quale tariffa debba essere richiamata. L’Ivafe riferita al valore di fine 2026 sarà liquidata nel 2027, quando la vecchia disciplina sarà abrogata e quella nuova risulterà applicabile.

Per la Tobin tax, un acquisto effettuato il 30 dicembre 2026 dovrà essere versato entro il 16 gennaio 2027. In questo caso le aliquote restano identiche, ma cambia il riferimento normativo da indicare. I testi esaminati non prevedono una disciplina specifica per queste situazioni: una possibile interpretazione è applicare la legge vigente nel periodo cui l’imposta si riferisce, ma il criterio dovrà essere confermato. Chiarimenti potranno arrivare dall’Agenzia delle Entrate o dal testo definitivo dei provvedimenti.