Deontologia

Commercialista deceduto, l’Ordine può nominare il sostituto

Il CNDCEC spiega procedure, obblighi e limiti dell’incarico temporaneo per tutelare clienti, eredi e collaboratori.

Commercialista deceduto, l’Ordine può nominare il sostituto

La morte di un commercialista può lasciare clienti, eredi e collaboratori alle prese con scadenze fiscali, pratiche urgenti e attività professionali ancora da completare. In questi casi, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili chiarisce che l’Ordine territoriale può intervenire per assicurare la continuità delle attività più immediate.

Con il Pronto Ordini n. 82/2026, il CNDCEC precisa che il procedimento per nominare un professionista incaricato della gestione temporanea dello studio può essere avviato anche senza una richiesta formale degli eredi o del curatore dell’eredità giacente. L’Ordine può quindi attivarsi quando viene a conoscenza di circostanze che, una volta verificate, rendano necessaria la sostituzione.

Il procedimento può partire d’ufficio

Non è indispensabile che la segnalazione provenga da un soggetto specifico. Secondo il chiarimento, l’Ordine deve valutare la situazione e procedere nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1990, che disciplina l’attività amministrativa. La scelta risponde a un’esigenza pratica: attendere l’iniziativa degli eredi potrebbe ritardare gli interventi necessari e mettere a rischio gli interessi dei clienti e dei collaboratori dello studio.

La nomina si fonda sul principio di assistenza reciproca tra professionisti previsto dal Codice deontologico. L’articolo 15, commi 6, 7 e 8, stabilisce che il professionista chiamato dal presidente del Consiglio dell’Ordine a gestire temporaneamente lo studio di un collega deceduto è tenuto ad accettare l’incarico, salvo un giustificato impedimento o un altro giustificato motivo.

Durata, attività e compensi

Il sostituto deve agire con particolare diligenza, tutelando gli interessi degli eredi, dei clienti che hanno affidato incarichi allo studio e dei collaboratori coinvolti nelle attività professionali. Il CNDCEC richiama anche il Pronto Ordini n. 35/2026, che conferma la natura solidaristica e temporanea della sostituzione.

L’incarico non comporta il trasferimento automatico e definitivo dei mandati. Il professionista subentrante deve occuparsi soprattutto delle attività da svolgere nel breve termine e delle pratiche con scadenze ravvicinate, così da evitare conseguenze pregiudizievoli per i clienti. Tra i suoi compiti rientra anche l’informazione tempestiva sulle attività ancora da eseguire.

Saranno poi i clienti a decidere se affidare un nuovo mandato al professionista subentrante oppure rivolgersi a un altro commercialista. Quanto ai compensi, il Codice deontologico disciplina anche i casi in cui il sostituto prosegua pratiche già avviate dal collega deceduto.

Quando emergono dubbi sulla ripartizione delle somme o si tratta di situazioni di rilevante interesse economico, la liquidazione dei compensi spettanti ai due professionisti avviene previo parere del Consiglio dell’Ordine. Il chiarimento ribadisce così che la continuità delle attività urgenti e la tutela dei clienti non possono dipendere esclusivamente dall’iniziativa degli eredi.