Regole pratiche

Circolare 7/E, i chiarimenti sul fisco dello sport dilettantistico

Soglie, rimborsi, IRAP, IVA e raccolte fondi: le indicazioni operative per associazioni e società

Circolare 7/E, i chiarimenti sul fisco dello sport dilettantistico

La riforma del lavoro sportivo introdotta dal decreto legislativo 36/2021 ha modificato il quadro civilistico, fiscale e previdenziale degli enti dilettantistici. Dal 1° luglio 2023, associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche operano secondo regole nuove sui rapporti di lavoro, sugli statuti, sulle agevolazioni e sugli adempimenti amministrativi.

In questo contesto, la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate riordina sette quesiti interpretativi che hanno prodotto dubbi tra enti, consulenti e associazioni. Il documento, viene precisato, serve a fornire istruzioni operative agli uffici e a uniformarne l’attività. La circolare non è una fonte del diritto: non introduce nuove norme e non vincola né il contribuente né il giudice. Ha però un rilievo operativo perché chiarisce l’orientamento dell’amministrazione su disposizioni recenti.

Statuti, compensi e rimborsi

Uno dei punti centrali riguarda il rapporto tra la disciplina civilistica delle società sportive dilettantistiche e l’accesso ai regimi fiscali agevolati previsti dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del decreto IVA. Le società costituite come società di capitali possono, sul piano civilistico, destinare una quota inferiore al 50% degli utili all’aumento gratuito del capitale o distribuire dividendi entro limiti contenuti. Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, tuttavia, devono prevedere nello statuto il divieto pieno di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione. Un’incoerenza statutaria può quindi determinare la perdita del regime agevolato e la riqualificazione delle attività come commerciali.

La circolare chiarisce anche il trattamento dei compensi sportivi. Il decreto 36/2021 ha superato la precedente disciplina dei redditi diversi e ha ricondotto tali somme tra i redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo. L’esenzione è prevista fino a 15.000 euro annui e si applica a tutte le forme di lavoro sportivo, compresi i rapporti subordinati.

Un capitolo specifico riguarda i rimborsi forfetari ai volontari. Tali somme non costituiscono reddito fino a 400 euro mensili, devono essere comunicate al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e concorrono alla soglia dei 15.000 euro quando questa viene superata. Di conseguenza, se un volontario ha già percepito oltre tale limite, anche da altri enti, il rimborso può diventare integralmente imponibile. Tra gli esempi richiamati nel documento, un rimborso di 350 euro viene tassato per intero quando il volontario ha già ricevuto 16.000 euro da altri enti.

IRAP, IVA e attività connesse

Sul fronte IRAP, la circolare conferma che i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, se inferiori a 85.000 euro annui, non concorrono alla base imponibile. Per l’IVA, la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione può riguardare le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva, come l’accesso agli impianti e l’utilizzo delle strutture, purché siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

È invece soggetta a IVA la cessione del contratto di un atleta da parte di un ente dilettantistico a una società professionistica. L’operazione è considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso e comporta l’applicazione dell’imposta, l’emissione della fattura e la registrazione secondo le regole ordinarie.

La circolare esamina infine l’ambito dell’articolo 25, comma 2, della legge 133/1999, anche alla luce delle modifiche introdotte dal DL 38/2026. Possono essere considerate non commerciali le attività strumentali alla pratica sportiva, rivolte principalmente ad associati e tesserati, prive di autonomia economica e finalizzate a sostenere l’attività istituzionale. Tra gli esempi figurano i punti ristoro interni non aperti al pubblico indistinto, la vendita di materiale sportivo con il marchio dell’associazione, l’uso temporaneo degli impianti e la formazione destinata ai tesserati.

Lo stesso criterio si applica alle raccolte fondi, che possono mantenere la non commercialità se occasionali, collegate a iniziative sportive o istituzionali e non trasformate in una fonte stabile di finanziamento. Gli enti dovranno quindi verificare statuti, soglie individuali, comunicazioni al RASD, applicazione dell’IRAP, requisiti IVA e qualificazione delle attività connesse.