Previdenza

Cassazione: stop ai contributi sugli utili Srl accantonati

Le somme restano escluse dalla base eccedente il minimale, ma resta aperto il nodo delle distribuzioni future.

Cassazione: stop ai contributi sugli utili Srl accantonati

Con dieci sentenze depositate il 16 e 17 settembre 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione ha respinto l’interpretazione seguita dall’INPS per oltre vent’anni sui soci lavoratori di società a responsabilità limitata. Il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES non entra nella base contributiva del socio finché non esiste, secondo le regole fiscali, un titolo che ne determini l’imputazione alla persona fisica.

La decisione riguarda la contribuzione eccedente il minimale. Il socio di Srl che partecipa all’attività aziendale con abitualità e prevalenza resta infatti obbligato all’iscrizione nella Gestione commercianti o artigiani e deve versare il contributo minimo. A cambiare è il calcolo della quota aggiuntiva, finora determinata dall’INPS includendo la parte di reddito societario corrispondente alla partecipazione, anche quando l’utile era stato destinato a riserva.

Il principio fissato dai giudici

Le pronunce, numeri 25377-25383 e 25465-25467, riguardano soci lavoratori, spesso amministratori e in alcuni casi soci unici, ai quali l’Istituto aveva richiesto contributi proporzionali su utili non distribuiti. Per la Corte, il reddito resta della società fino a quando una regola tributaria non lo attribuisce al socio. Il termine redditi denunciati non può essere equiparato a redditi conseguibili.

Nelle Srl in regime ordinario, l’imputazione al socio avviene con la percezione degli utili oppure quando sia stata esercitata l’opzione per il regime di trasparenza fiscale previsto dall’articolo 116 del TUIR. In quest’ultimo caso la quota di reddito entra nella base contributiva anche se non viene distribuita. La Corte ha inoltre stabilito che spetta all’INPS provare l’imputazione del reddito, dimostrando la percezione degli utili o l’esistenza dell’opzione per la trasparenza.

Effetti pratici e questioni ancora aperte

Restano quindi fuori gli utili accantonati a riserva nelle Srl ordinarie, mentre non cambia l’obbligo di versare il minimale. Rimane però da chiarire il trattamento delle distribuzioni successive. Per gli utili formati dal 2018, la ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta esclude di norma l’indicazione in dichiarazione dei redditi. Una lettura letterale potrebbe escludere anche gli utili distribuiti dalla base contributiva; una diversa interpretazione rischierebbe invece di produrre una doppia contribuzione sulle riserve già considerate dall’INPS.

Un esempio riportato nell’analisi riguarda una Srl con 150.000 euro di reddito imponibile IRES, interamente destinati a riserva, e un socio lavoratore con il 50 per cento del capitale. Secondo le istruzioni INPS, la base individuale sarebbe di 75.000 euro, con contributi complessivi vicini a 18.550 euro. Applicando il principio della Cassazione, in assenza di trasparenza e di utili percepiti, sarebbe dovuto soltanto il minimale: la differenza sfiorerebbe i 13.950 euro annui.

Al 24 settembre 2026 l’INPS non aveva ancora recepito le sentenze. I contribuenti devono quindi valutare come compilare il quadro RR, se adeguarsi subito al nuovo orientamento o seguire le istruzioni vigenti e chiedere successivamente il rimborso. Per i versamenti indebiti opera, secondo la prassi dell’Istituto, la prescrizione ordinaria decennale. La restituzione può però ridurre l’accredito contributivo futuro e deve essere valutata anche considerando la tassazione dei contributi rimborsati.

Le decisioni possono essere utilizzate anche negli avvisi di addebito e nei giudizi pendenti, ricordando che l’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica. Per le società assumono rilievo il verbale di destinazione dell’utile, la documentazione contabile e i rapporti finanziari con il socio. Le sentenze non provengono dalle Sezioni Unite e non vincolano formalmente l’INPS, ma rappresentano un importante riferimento interpretativo in attesa di eventuali nuove istruzioni o di un intervento legislativo.