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Cassazione, risarcimento più ampio per i disservizi al professionista

La Suprema Corte riapre il caso: valutabili anche chance perse e lesione dei diritti della persona

Cassazione, risarcimento più ampio per i disservizi al professionista

Un’interruzione prolungata dei servizi telefonici e della connessione internet può causare conseguenze che vanno oltre il semplice disagio, soprattutto quando le utenze sono indispensabili per l’attività lavorativa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21998/2026, accogliendo il ricorso presentato da un avvocato.

La vicenda riguarda un contratto per la fornitura di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati. Nel corso del rapporto, il gestore aveva sospeso improvvisamente e senza preavviso i servizi, rendendo inutilizzabili per un periodo prolungato le utenze impiegate dal professionista. L’avvocato aveva quindi chiesto di accertare l’inadempimento contrattuale e di ottenere il risarcimento sia dei danni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali.

Il primo giudizio aveva riconosciuto solo le spese sostenute

Il Tribunale aveva accolto la domanda soltanto per il danno emergente, cioè per le spese direttamente affrontate a causa del guasto. Erano state invece respinte le richieste relative al lucro cessante, alla perdita di chance e al danno non patrimoniale. La Corte d’Appello aveva confermato integralmente la decisione.

Il professionista aveva quindi presentato ricorso in Cassazione articolando tre contestazioni: l’applicazione d’ufficio del concorso di colpa senza un adeguato confronto tra le parti; l’esclusione della perdita di chance nonostante l’interruzione dei servizi; e il rigetto del danno non patrimoniale, ritenuto possibile in considerazione del ruolo delle comunicazioni digitali nello svolgimento dell’attività professionale.

La Cassazione accoglie tutti i motivi

La Suprema Corte ha accolto il ricorso su tutti e tre i punti, annullando la sentenza d’Appello e rinviando la causa alla Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Sul concorso di colpa, i giudici hanno ricordato che l’articolo 1227 del Codice civile consente al giudice di rilevare d’ufficio la responsabilità del danneggiato. Questo potere, però, richiede che i fatti siano stati allegati e provati dalle parti. Se la questione non è stata discussa nel processo, deve inoltre essere garantito il contraddittorio, per evitare decisioni fondate su elementi introdotti a sorpresa. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva escluso il lucro cessante sulla base di circostanze non specificamente dedotte dalla controparte e senza consentire un confronto: secondo la Cassazione, ciò ha comportato la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa.

Quanto alla perdita di chance, l’ordinanza chiarisce che non è necessario dimostrare con certezza che il risultato economico si sarebbe verificato. È sufficiente provare l’esistenza di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di conseguirlo, anche attraverso presunzioni o valutazioni probabilistiche. La Corte territoriale aveva invece richiesto una prova certa della perdita di clientela, confondendo questa voce con il lucro cessante.

Infine, la Cassazione ha precisato che l’impossibilità di utilizzare telefono e internet non determina automaticamente un danno non patrimoniale. Occorre valutare in concreto se la durata e le modalità dell’inadempimento abbiano inciso su diritti di rilievo costituzionale, come la libertà di comunicazione e il libero esercizio dell’attività professionale. Avendo escluso in partenza tale possibilità, la Corte d’Appello dovrà riesaminare la questione applicando i principi indicati dalla Suprema Corte.