Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto sull’obbligo di dimostrare il pagamento del compenso al consulente tecnico di parte (CTP) per ottenere il rimborso. Con l’ordinanza n. 24699 del 2026, depositata il 18 agosto, la Corte ha stabilito che, per le attività svolte durante il processo, è sufficiente provare il conferimento dell’incarico e l’obbligo di corrispondere il compenso.
La questione nasceva dalla diversa interpretazione adottata in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, la parte vittoriosa doveva dimostrare di avere già sostenuto l’esborso. Un secondo indirizzo riteneva invece sufficiente la prova dell’obbligazione assunta nei confronti del professionista. Le Sezioni Unite hanno scelto questa seconda soluzione.
La controversia sui terreni agricoli
La vicenda riguarda i proprietari di alcuni fondi agricoli in Sicilia, coltivati ad albicocco, che avevano chiesto il risarcimento dei danni provocati da quattro esondazioni di un torrente demaniale, avvenute tra il 2015 e il 2018. Secondo i proprietari, gli allagamenti erano stati causati dalla mancata manutenzione dell’alveo e delle sponde. Nel giudizio era intervenuta anche l’Autorità di bacino del distretto idrografico.
Il Tribunale regionale delle acque pubbliche aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente per danni da cosa in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile. Aveva però attribuito ai proprietari un concorso di colpa, richiamando l’articolo 1227, primo comma, perché non avrebbero mantenuto puliti i fossi di scolo dei terreni. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva confermato la decisione, respinto le prove testimoniali sulla pulizia dei fossi e negato il rimborso del compenso del CTP per la mancanza della prova del pagamento.
I criteri per le spese del consulente
La Cassazione ha chiarito che il compenso del consulente tecnico di parte rientra tra le spese processuali previste dall’articolo 91 c.p.c., al pari dell’onorario dell’avvocato. Di conseguenza, deve essere liquidato d’ufficio anche in assenza di una specifica domanda o di una nota spese. Non è infatti richiesto alla parte vittoriosa di dimostrare di avere già pagato il proprio difensore; lo stesso principio vale per il consulente.
L’obbligo di pagare il professionista si presume con il conferimento dell’incarico, poiché il mandato si presume oneroso. Se la spesa è documentata, il giudice può riconoscerla, salvo ritenerla superflua o eccessiva. In mancanza di documentazione, il compenso deve essere determinato sulla base delle tariffe professionali o, per analogia, dei compensi previsti per i consulenti tecnici d’ufficio dal decreto ministeriale del 30 maggio 2002.
Diverso è il caso della perizia svolta prima dell’avvio del giudizio. Questa voce non costituisce una spesa processuale, ma un danno emergente che deve essere richiesto dalla parte. Chi sostiene di averla già pagata deve provarlo; chi non ha ancora effettuato il pagamento deve dimostrare di avere assunto l’obbligazione oppure che la spesa futura è necessaria o utile. Per la Corte, anche il debito sorto a causa dell’illecito può costituire un danno risarcibile.
La Cassazione ha inoltre ritenuto nulla la motivazione con cui erano state respinte le testimonianze sulla pulizia dei fossi, poiché ai danneggiati era stato attribuito un concorso di colpa senza consentire loro di dimostrare il contrario. Sono stati accolti anche i motivi relativi alla mancata risposta alle contestazioni sulla consulenza d’ufficio, alla rivalutazione del danno e al calcolo degli interessi compensativi.
Su quest’ultimo punto, la Corte ha precisato che la valutazione equitativa prevista dall’articolo 1226 del Codice civile può riguardare la scelta del tasso e della decorrenza, ma non l’esecuzione del calcolo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.