Accertamenti fiscali

Cassazione: prova a carico del contribuente sui conti contestati

La decisione riguarda un avvocato che gestiva anche un’azienda agricola con la stessa partita Iva.

Cassazione: prova a carico del contribuente sui conti contestati

Con la pronuncia n. 21095/2026, la Corte di cassazione ha chiarito che il contribuente che svolge contemporaneamente lavoro autonomo e attività d’impresa deve dimostrare in modo puntuale a quale attività siano riconducibili le movimentazioni bancarie contestate. L’onere della prova resta a suo carico anche quando l’amministrazione finanziaria abbia imputato i maggiori redditi soltanto a una delle due attività.

La vicenda riguarda un avvocato che esercitava anche un’attività d’impresa attraverso un’azienda agricola dedicata alla produzione di vini da tavola. Le due attività facevano capo alla stessa partita Iva. A seguito delle indagini finanziarie, l’Agenzia delle entrate aveva emesso un accertamento basato sulle movimentazioni di un conto corrente, ritenute riferibili all’attività professionale.

La contabilità dell’azienda agricola, invece, non aveva evidenziato anomalie. Il contribuente sosteneva quindi che l’Agenzia non avesse dimostrato in modo sufficiente a quale delle due attività dovesse essere attribuito il maggior imponibile. Secondo la tesi difensiva, soltanto dopo questa dimostrazione sarebbe potuto scattare l’onere di fornire la prova contraria sui singoli movimenti bancari.

La decisione della Corte

La Suprema corte ha respinto l’argomentazione. Poiché le due attività erano esercitate con la medesima partita Iva, spettava al contribuente indicare in maniera analitica e dettagliata la riconducibilità di ciascuna operazione bancaria all’una o all’altra attività. La Corte ha richiamato anche il principio di vicinanza della prova, secondo cui l’onere ricade sulla parte che dispone più facilmente degli elementi necessari a ricostruire i fatti.

La decisione si fonda sulla disciplina delle indagini finanziarie prevista dall’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973. La norma stabilisce che i dati e gli elementi relativi ai rapporti e alle operazioni finanziarie possono essere utilizzati per rettifiche e accertamenti quando il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nella determinazione del reddito imponibile oppure che siano fiscalmente estranei.

La giurisprudenza considera questa una presunzione legale relativa. In sostanza, il Fisco deve provare l’esistenza delle movimentazioni bancarie, mentre spetta al contribuente fornire la dimostrazione contraria. I movimenti possono quindi essere ricondotti all’attività economica e al relativo reddito, salvo che l’interessato dimostri una diversa origine o la loro irrilevanza fiscale.

Necessaria una prova analitica

Non è sufficiente una giustificazione generica o complessiva. Per superare la presunzione, il contribuente deve collegare ogni singola movimentazione alle operazioni già indicate nelle dichiarazioni fiscali oppure dimostrare che il movimento non riguarda l’attività produttiva di reddito. Nel caso esaminato, la coesistenza di una professione e di un’impresa con la stessa partita Iva rendeva quindi necessario un esame dettagliato dei flussi finanziari e della loro effettiva provenienza.