Norme e sanzioni

Cassazione, limiti tra compro oro e operatori professionali

La sentenza n. 33016 distingue beni usati, lingotti e lamine e richiama agli obblighi previsti dalla legge

Cassazione, limiti tra compro oro e operatori professionali

La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, ha chiarito i confini tra l’attività dei compro oro e quella degli operatori professionali in oro. Il principio è contenuto nella sentenza n. 33016, depositata il 7 settembre 2026, e riguarda il rischio di esercizio abusivo per chi tratta materiali aurei senza il titolo previsto dalla normativa.

La distinzione in base al bene trattato

La vicenda è nata dal sequestro probatorio di lingotti e lamine in oro puro nella disponibilità del titolare di un’impresa iscritta soltanto al Registro degli Operatori Compro Oro dell’OAM, previsto dal decreto legislativo n. 92/2017. L’impresa non risultava invece iscritta al Registro degli Operatori professionali in oro, disciplinato dalla legge n. 7/2000.

Secondo i giudici, l’iscrizione al Registro Compro Oro abilita esclusivamente alla compravendita o alla permuta di oggetti preziosi usati, come gioielli finiti, rottami, cascami e avanzi. La commercializzazione di oro industriale o da investimento, compresi lingotti, lamine e monete, rientra invece nella disciplina della legge n. 7/2000 e richiede la preventiva iscrizione nel Registro degli Operatori professionali in oro, tenuto presso l’OAM.

L’assenza dell’abilitazione può configurare il reato previsto dall’articolo 4 della legge n. 7/2000, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con una multa da 2.065,82 a 10.329,14 euro. La qualificazione giuridica, ha sottolineato la Cassazione, dipende dalla natura del bene trattato e non dalla veste formale dell’impresa.

Rileva anche una sola operazione

Il reato può perfezionarsi anche in presenza di una sola compravendita, quando l’operazione sia riconducibile a un’attività svolta in forma professionale e riguardi beni sottoposti alla legge n. 7/2000. Non sono quindi decisive né l’occasionalità dell’operazione né l’assenza di una struttura aziendale complessa. Anche l’iscrizione al Registro Compro Oro non produce un effetto esimente se l’attività riguarda materiale riservato agli operatori professionali in oro.

L’inquadramento nella disciplina specifica comporta inoltre il rispetto di diversi adempimenti, tra cui le misure antiriciclaggio previste dal decreto legislativo n. 231/2007, le dichiarazioni periodiche sull’oro da trasmettere all’Unità di informazione finanziaria e le comunicazioni all’Anagrafe dei Rapporti.

Il criterio oggettivo indicato dalla Corte può essere applicato anche al caso inverso, quello dei gioiellieri che ritirano oggetti preziosi usati come attività secondaria o nell’ambito di una permuta. L’articolo 1 del decreto legislativo n. 92/2017 include infatti nella definizione di compro oro le operazioni svolte sia in via esclusiva sia in via secondaria.

Di conseguenza, chi tratta preziosi usati, anche solo marginalmente, deve rispettare gli obblighi previsti, a partire dall’iscrizione al Registro OCO fino agli adempimenti sulla tracciabilità e sull’antiriciclaggio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva già richiamato questo approccio nei chiarimenti del 4 luglio 2017, precisando che l’obbligo riguarda chiunque compia operazioni su preziosi usati.