Nel contenzioso sui contributi previdenziali, la prescrizione può dipendere dalla presenza di atti notificati per interromperne il decorso. Il credito dell’ente si estingue infatti quando trascorrono cinque anni senza un atto idoneo a interrompere la prescrizione. Per questo, quando il contribuente solleva l’eccezione, diventa decisivo verificare se nel frattempo siano state effettuate altre notifiche.
Il problema si pone soprattutto quando la documentazione è custodita da un soggetto diverso dalla parte in causa, come l’agente della riscossione, e arriva nella disponibilità dell’ente soltanto durante il processo. Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25454 depositata il 16 settembre 2026.
Il giudizio sul credito contributivo
La vicenda riguardava un avviso di addebito INPS notificato nell’ottobre 2011 e una successiva intimazione di pagamento, notificata nel settembre 2017 e impugnata dalla contribuente. In appello, la Corte d’appello di Catanzaro aveva accolto parzialmente il ricorso e dichiarato prescritto il credito.
Secondo i giudici, tra la notifica dell’avviso e quella dell’intimazione era trascorso il termine quinquennale previsto dall’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, senza atti interruttivi. Nel corso del giudizio, tuttavia, l’INPS aveva chiesto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione depositasse la documentazione relativa a eventuali notifiche successive all’avviso.
La richiesta era stata respinta perché ritenuta generica ed esplorativa, non essendo stati indicati atti specifici. L’Istituto aveva quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo che nelle note di trattazione scritta depositate in appello fosse stata allegata una precedente intimazione di pagamento, notificata nel novembre 2012. Il documento era stato ricevuto dall’agente della riscossione soltanto il giorno del deposito, dopo diversi solleciti.
Il principio affermato dalla Suprema Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. L’interruzione della prescrizione costituisce un’eccezione in senso lato: il giudice può rilevarla anche d’ufficio, sulla base degli elementi di prova acquisiti regolarmente al processo, anche in appello. È necessario, però, che i fatti risultino documentati.
La Corte ha ricordato che, nel rito del lavoro, possono essere prodotti anche documenti formati o diventati disponibili dopo la scadenza dei termini, oltre a quelli la cui rilevanza emerga dalle difese della controparte. Il giudice può inoltre ordinare d’ufficio l’acquisizione di documenti, anche su sollecitazione di una parte, quando siano indispensabili per la decisione e servano a completare una pista probatoria già emersa.
Nel caso esaminato, l’atto relativo all’interruzione apparteneva a un terzo, l’agente della riscossione. L’INPS lo aveva depositato con le note di trattazione scritta previste dall’articolo 127-ter del codice di procedura civile, dichiarando di averlo ricevuto soltanto durante il giudizio. Per la Suprema Corte, spettava alla Corte territoriale valutarne l’ammissibilità e, se necessario, attivare il contraddittorio tra le parti.
Il giudice d’appello, quindi, non poteva ignorare il documento senza esaminarne il rilievo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente la controversia e stabilire anche le spese del giudizio di legittimità.