La Corte di cassazione ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata prevista per il trasporto marittimo non si applica quando il servizio comprende attività turistico-ricreative non semplicemente accessorie. Con l’ordinanza n. 23607 del 20 luglio 2026, la Corte ha ribadito che, ai fini fiscali, occorre guardare alla realtà economica dell’operazione e non soltanto alla sua denominazione contrattuale o commerciale.
La controversia riguardava una società che, per il periodo d’imposta 2014, aveva applicato l’aliquota IVA del 10% invece di quella ordinaria del 22% ai servizi svolti mediante un’imbarcazione. L’impresa sosteneva di offrire un semplice trasporto marittimo di persone, riconducibile alle operazioni agevolate indicate dal n. 127-nonies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Dall’istruttoria era però emerso che le escursioni non consistevano nel solo trasferimento dei passeggeri. Il programma prevedeva il trasporto verso insenature e località costiere, soste per il bagno, aperitivi con prodotti tipici, somministrazione di frutta, bevande e vino, musica a bordo e descrizioni dei luoghi visitati. Per il giudice d’appello, queste attività contribuivano a realizzare un’esperienza complessiva e non potevano essere considerate meri accessori del trasporto.
Quando più servizi formano un’unica prestazione
La Cassazione ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza europea sulle prestazioni composite. In linea generale, ogni servizio deve essere valutato come autonomo e indipendente. Tuttavia, questa regola non può portare alla scomposizione artificiale di un’operazione che, sotto il profilo economico, costituisce una prestazione unica.
Il punto centrale è individuare quale sia, nella sostanza, il servizio acquistato dal cliente. Una componente è accessoria quando non rappresenta un fine autonomo, ma serve soltanto a consentire di usufruire nelle migliori condizioni della prestazione principale. In quel caso, segue il trattamento IVA applicabile a quest’ultima. Quando invece le diverse attività sono strettamente collegate e concorrono alla realizzazione di un prodotto economicamente unitario, l’operazione deve essere esaminata nel suo complesso.
Non sono quindi decisivi da soli il contratto, la denominazione utilizzata nella pubblicità, il valore economico dei singoli elementi o la loro durata. Anche un’attività non remunerata separatamente può essere essenziale per definire il servizio offerto. Il criterio determinante è il grado di integrazione funzionale tra le componenti e la finalità concretamente perseguita dal cliente.
Il trasporto turistico può mantenere l’aliquota agevolata
La Cassazione ha inoltre richiamato l’articolo 36-bis del D.L. n. 50/2022, qualificato come norma di interpretazione autentica. La disposizione stabilisce che le agevolazioni IVA per il trasporto di persone possono applicarsi anche quando il servizio è svolto per finalità turistico-ricreative. La destinazione turistica dei passeggeri, dunque, non esclude automaticamente l’aliquota ridotta.
È però necessario che l’offerta abbia per oggetto esclusivamente il trasporto oppure includa soltanto servizi qualificabili come meramente accessori ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 633/1972. Il discrimine riguarda quindi la struttura concreta dell’operazione, non la finalità turistica considerata in astratto.
Nel caso esaminato, la pubblicità pubblicata sul sito della società, le dichiarazioni del rappresentante e gli altri elementi raccolti avevano dimostrato che il servizio non si limitava al trasferimento dei passeggeri. Le attività ricreative erano integrate nell’esperienza proposta e concorrevano a definirne il contenuto. La Corte ha quindi confermato la qualificazione dell’operazione come servizio turistico-ricreativo unitario, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.
Il principio può riguardare anche altri operatori che commercializzano pacchetti, esperienze o offerte composte da più attività. Ai fini IVA occorre verificare se le prestazioni siano autonome, se una sia principale e le altre accessorie oppure se tutti gli elementi formino un unico prodotto economico. A prevalere è la realtà dell’operazione e il risultato unitario perseguito dal cliente.