Regole fiscali

Cassazione: IVA ordinaria per le escursioni marittime integrate

La pronuncia chiarisce il trattamento delle offerte con soste, rinfreschi e intrattenimento a bordo.

Cassazione: IVA ordinaria per le escursioni marittime integrate

La Corte di cassazione ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata prevista per il trasporto marittimo non si applica quando il servizio comprende attività turistico-ricreative che non siano semplici accessori. Con l’ordinanza n. 23607 del 20 luglio 2026, la Corte ha ribadito che, ai fini fiscali, conta la realtà economica dell’operazione e non soltanto la sua denominazione commerciale.

La vicenda riguardava una società che, per il periodo d’imposta 2014, aveva applicato l’IVA al 10% sui servizi effettuati con un’imbarcazione. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato il trattamento, chiedendo l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%. La società sosteneva di svolgere esclusivamente attività di trasporto marittimo di persone, rientrante tra le operazioni agevolate previste dal n. 127-nonies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Dall’istruttoria era però emerso che le escursioni non si limitavano al trasferimento dei passeggeri. L’offerta comprendeva il trasporto verso insenature e località costiere, soste per il bagno, aperitivi con prodotti tipici, somministrazione di frutta, bevande e vino, musica a bordo e descrizioni dei luoghi visitati. Secondo il giudice d’appello, queste attività contribuivano a formare un unico servizio turistico-ricreativo, anziché rappresentare prestazioni meramente accessorie.

La prestazione va valutata nel suo complesso

La Cassazione ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulle operazioni composte da più elementi. In linea generale, ogni prestazione deve essere considerata autonoma e indipendente. Tuttavia, non è possibile scomporre artificialmente un’operazione che, sotto il profilo economico, costituisce una prestazione unitaria.

Il punto decisivo è capire quale sia, nella sostanza, il servizio acquistato dal cliente. Una prestazione è accessoria quando non rappresenta un fine autonomo, ma serve soltanto a consentire di usufruire nelle migliori condizioni del servizio principale. In questo caso, l’elemento accessorio segue il trattamento IVA della prestazione principale.

Quando invece le diverse componenti sono strettamente collegate e concorrono alla realizzazione di un prodotto economicamente unitario, l’operazione deve essere valutata nel suo insieme. Non sono determinanti, da soli, il contratto, la durata delle singole attività, il loro valore economico o l’eventuale assenza di una remunerazione separata. Rilevano soprattutto la funzione economica delle componenti e la finalità concretamente perseguita dal cliente.

Quando spetta l’aliquota agevolata

La Corte ha inoltre richiamato l’articolo 36-bis del D.L. n. 50/2022, qualificato come norma di interpretazione autentica. La disposizione stabilisce che le agevolazioni IVA per il trasporto di persone possono applicarsi anche quando il servizio è svolto per finalità turistico-ricreative.

La finalità turistica, quindi, non esclude automaticamente l’aliquota ridotta. È però necessario che l’offerta abbia a oggetto esclusivamente il trasporto oppure comprenda soltanto servizi qualificabili come meramente accessori ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 633/1972. Il discrimine è dunque rappresentato dalla struttura concreta dell’offerta, non dalla sola natura dei passeggeri o dall’etichetta utilizzata dall’impresa.

Nel caso esaminato, la pubblicità sul sito della società, le dichiarazioni del rappresentante e gli altri elementi acquisiti avevano mostrato che l’esperienza proposta andava oltre il semplice trasferimento. Le attività ricreative erano integrate nel servizio complessivo e ne costituivano una parte essenziale. Per questo la Cassazione ha confermato l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%, escludendo il beneficio previsto per il trasporto di persone.

Il principio può essere applicato anche ad altre offerte composte da più servizi. Le imprese devono verificare se le singole attività siano autonome, se esista una prestazione principale accompagnata da elementi accessori oppure se l’insieme formi un unico prodotto economico. La corretta qualificazione della prestazione è essenziale per determinare l’aliquota applicabile ai pacchetti di servizi e alle esperienze integrate.