Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo sul rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte. Con l’ordinanza n. 24699/2026, depositata il 18 agosto, la Corte ha stabilito che la parte vittoriosa non deve dimostrare di avere già pagato il professionista: è sufficiente provare di avergli conferito l’incarico e di essersi quindi obbligata a corrispondergli il compenso.
La questione nasceva dall’esistenza di due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo, il rimborso era subordinato alla prova dell’effettivo esborso. Il secondo riteneva invece sufficiente la dimostrazione dell’obbligo di pagamento. Le Sezioni Unite hanno scelto questa seconda soluzione, fissando principi applicabili sia alle consulenze svolte durante il processo sia a quelle effettuate prima dell’avvio del giudizio.
Il risarcimento per i terreni danneggiati
La vicenda riguarda alcuni proprietari di fondi agricoli in Sicilia, coltivati ad albicocco, che avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di quattro esondazioni di un torrente demaniale, avvenute tra il 2015 e il 2018. Secondo i ricorrenti, le alluvioni erano state provocate dalla mancata manutenzione dell’alveo e delle sponde. Nel giudizio era intervenuta anche l’Autorità di bacino del distretto idrografico.
Il Tribunale regionale delle acque pubbliche aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente per danni da cosa in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile. Aveva tuttavia attribuito ai proprietari un concorso di colpa, richiamando l’articolo 1227, primo comma, perché non avrebbero mantenuto puliti i fossi di scolo dei terreni. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva confermato la decisione, respingendo le prove testimoniali sulla pulizia dei fossi e negando il rimborso della consulenza di parte per la mancanza della prova del pagamento. I proprietari avevano quindi presentato ricorso per cassazione articolato in diciotto motivi.
Quando spetta il rimborso della consulenza
La Corte ha accolto cinque motivi di ricorso. In particolare, ha chiarito che il compenso del consulente tecnico di parte rientra tra le spese processuali previste dall’articolo 91 c.p.c., al pari dell’onorario dell’avvocato. Di conseguenza, deve essere liquidato d’ufficio, anche se la parte non ha presentato una specifica richiesta o una nota delle spese. L’obbligo di pagare il consulente si presume dal conferimento dell’incarico, perché il mandato si presume oneroso ai sensi dell’articolo 1709 del Codice civile.
Se la spesa è documentata, il giudice deve rimborsarla, salvo ritenerla superflua o eccessiva. In assenza di documentazione, può liquidarla applicando le tariffe professionali oppure, per analogia, i compensi previsti per i consulenti tecnici d’ufficio dal decreto ministeriale del 30 maggio 2002. Il compenso può inoltre essere determinato dal giudice secondo le regole del contratto d’opera professionale.
Diverso è il caso della perizia eseguita prima del giudizio. Questa voce non costituisce una spesa processuale, ma un danno emergente, e deve quindi essere richiesta dalla parte. Chi sostiene di averla già pagata deve provare il pagamento; chi non ha ancora pagato deve dimostrare di avere assunto l’obbligazione oppure che la spesa futura è necessaria o utile. Per la Corte, anche il sorgere di un debito causato dall’illecito può costituire un danno risarcibile: pretendere sempre la prova del pagamento introdurrebbe un principio di solve et repete estraneo alla responsabilità civile.
La Cassazione ha inoltre ritenuto nulla la motivazione con cui erano state respinte le prove testimoniali sulla pulizia dei fossi, poiché ai danneggiati era stato attribuito un concorso di colpa senza consentire loro di dimostrare il contrario, in violazione del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione. Sono state accolte anche le censure sulla mancata risposta alle contestazioni rivolte alla consulenza d’ufficio, sulla rivalutazione del danno e sul calcolo degli interessi compensativi. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.