Sentenza fiscale

Cassazione: deducibili le spese del commercialista come sindaco

Respinto il ricorso dell’Erario: transazione e procedimento possono ridurre il reddito se collegati all’attività svolta

Cassazione: deducibili le spese del commercialista come sindaco

Le somme versate da un commercialista per definire una controversia legata alla sua responsabilità come sindaco di una società possono essere dedotte dal reddito professionale. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3285 del 10 febbraio 2025, che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole al contribuente.

La vicenda nasce da un accertamento relativo al periodo d’imposta 2004. Il professionista aveva indicato tra gli oneri deducibili le somme pagate a titolo di transazione e i costi sostenuti per il procedimento. Gli importi erano collegati a un accordo sottoscritto il 24 giugno 2004 con la curatela fallimentare di una società, per chiudere un’azione di responsabilità promossa nei confronti di amministratori e sindaci.

L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità ai fini Irpef e Irap, sostenendo che quelle spese non fossero inerenti all’attività professionale. Il contribuente aveva impugnato l’accertamento e ottenuto ragione sia in primo grado sia davanti alla Commissione tributaria regionale del Molise. Da qui il ricorso dell’Agenzia delle Entrate davanti alla Suprema Corte.

Il principio sull’inerenza dei costi

Secondo l’Agenzia, gli oneri non potevano essere considerati collegati all’attività del professionista perché derivavano da una condotta illecita sul piano civile, nell’ambito dell’azione avviata dalla curatela fallimentare. La questione riguardava quindi la possibilità di riconoscere come inerenti al reddito le somme pagate per definire una controversia nata dall’incarico di sindaco.

La Cassazione ha però ritenuto infondato il motivo di ricorso. I giudici hanno ricordato che lo svolgimento dell’attività di sindaco di una società di capitali rientra tra gli incarichi che un dottore commercialista può esercitare. Di conseguenza, gli oneri sostenuti a causa e in occasione di tale attività sono inerenti e, quindi, deducibili, salvo che siano collegati alla commissione di un reato.

La Corte ha richiamato il principio di inerenza previsto dall’articolo 109 del TUIR, precisando che le somme dovute per responsabilità civile non diventano automaticamente indeducibili anche quando derivino da un fatto illecito civile commesso nell’esercizio di un’impresa o di una professione. Nel caso esaminato, non era stata contestata la commissione di un reato e i costi risultavano collegati all’esercizio dell’attività.

La decisione della Suprema Corte

Con l’ordinanza n. 3285/2025, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato la deducibilità delle somme transattive e delle spese del procedimento sostenute dal commercialista. La Corte ha ribadito che l’origine di una spesa in una controversia per responsabilità civile non è sufficiente, da sola, a escluderne il riconoscimento fiscale.

La decisione si riferisce agli oneri sostenuti nell’ambito della controversia collegata all’incarico di sindaco societario. A sostegno del proprio orientamento, la Cassazione ha richiamato anche l’ordinanza n. 31930 del 5 novembre 2021. L’Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre accessori, e 200 euro per spese vive.